Titolo I – Principi generali

Articolo 1. Ambito di applicazione

Il presente codice deontologico si applica a tutti i professionisti iscritti all’Associazione “Organismo Nazionale Asseveratori della Sicurezza – O.N.A.S. nell’esercizio della professione e nei rapporti fra loro e con i terzi.


Articolo 2. Potestà disciplinare e regolamentare

Spetta agli organi disciplinari dell’Associazione la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche conformemente allo statuto e ai regolamenti interni.


Articolo 3. Sanzioni

I. In caso di violazione delle norme del presente codice, l’Associazione può comminare sanzioni nei confronti degli iscritti. La sanzione può consistere nel richiamo, nella censura, nell’esclusione o nell’espulsione a seconda della gravità del fatto, della recidiva e tenuto conto delle specifiche circostanze oggettive e soggettive che hanno concorso alla formazione della violazione. Lo statuto e i relativi regolamenti applicativi dell’Associazione specificano le definizioni della sanzione e le procedure per i procedimenti disciplinari.

II. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.


Articolo 4. Volontarietà dell’azione

La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell’azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa eventualmente riconosciuti in ambito civile o penale. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato sicché, anche quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.


Articolo 5. Dovere di probità e dignità

I. Gli Asseveratori devono ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità e dignità.


Articolo 6. Dovere di lealtà e correttezza

I. Gli Asseveratori devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, obiettività ed equidistanza, basi sulle quali si costruisce il rapporto di fiducia con il committente.

II. Agli Asseveratori è assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della professione.


Articolo 7. Dovere di diligenza

Gli Asseveratori devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare devono rispettare le modalità e i termini dell’incarico e le altre condizioni concordate con il committente.


Articolo 8. Dovere di segretezza e riservatezza

I. Gli Asseveratori mantengono la massima riservatezza sulle informazioni e su tutti i documenti cui hanno accesso nell’esercizio della professione. Il dovere di riservatezza non decade con la conclusione della prestazione o del rapporto professionale.

II. Gli Asseveratori si accertano che tutte le persone che li assistono durante il lavoro o con le quali collaborano rispettino le stesse regole di riservatezza.

III. Il dovere di riservatezza viene meno in presenza di obblighi di legge o di richieste delle autorità.


Articolo 9. Dovere di indipendenza

I. Gli Asseveratori hanno il dovere di mantenere la propria indipendenza nell’esercizio dell’attività professionale. Devono avere coscienza dell’importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.

II. Gli Asseveratori si riservano di portare all’attenzione del committente eventuali modalità più congrue al raggiungimento dello scopo dell’incarico, rispetto a quelle da lui proposte e mantengono in ultima analisi autonomia decisionale sulle scelte tecniche inerenti la prestazione.


Articolo 10. Dovere di competenza

I. Gli Asseveratori accettano soltanto gli incarichi relaiti a prestazioni per le quali sono qualificati e competenti.


Articolo 11. Dovere di aggiornamento professionale

È dovere dell’Asseveratore curare la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente tecnico della sicurezza sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica, aggiornando costantemente le proprie competenze nei settori nei quali è svolta l’attività.


Articolo 12. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

Gli Asseveratori hanno il dovere di rispettare la normativa dello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e in particolare gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.


Articolo 13. Dovere di evitare incompatibilità

Gli Asseveratori rendono noti tempestivamente al committente e, ove opportuno, ai destinatari della prestazione eventuali motivi di conflitto d’interesse di natura personale, economica, ideologica e simili che possano compromettere la qualità e l’oggettività della prestazione.


Articolo 14. Pubblicità

I. Nell’attività di autopromozione, gli asseveratori saranno veritieri e precisi e non arrecheranno pregiudizio al decoro della professione. Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall’attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.

II. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.


Articolo 15. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Titolo II – Rapporti con i committenti


Articolo 16. Rapporto di fiducia

Il rapporto di fiducia è alla base dell’attività professionale. Gli Asseveratori devono eseguire personalmente l’incarico assegnato e non possono affidarlo ad altri senza previo consenso del committente.


Articolo 17. Obbligo di informazione

I. Lo scopo della prestazione professionale non può trovarsi in contrasto con gli obiettivi di cui al preambolo e non può arrecare pregiudizio ai diritti inviolabili dell’uomo e ai principi a cui si ispirano gli ordinamenti democratici. Gli Asseveratori non possono svolgere incarichi che possano verosimilmente implicarli in attività illecite.

II.Gli Asseveratori devono rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all’incarico nonché le proprie competenze tecniche relative alla prestazione richiesta.

III. Gli Asseveratori devono informare il committente sugli aspetti relativi alla qualità e sulle migliori prassi professionali e comunicare le modalità di svolgimento più congrue al raggiungimento dello scopo, tenendo presente che le modalità della prestazione professionale devono essere rivolte a soddisfare le esigenze del committente, ma anche del destinatario del servizio.

IV. Qualora le modalità richieste dal committente pregiudichino in misura significativa lo scopo e la qualità della prestazione, il professionista ha la facoltà di rifiutare l’incarico dandone immediata comunicazione al committente.


Articolo 18. Definizione dell’incarico

I. Gli Asseveratori si accertano che i termini dell’incarico siano definiti chiaramente e possibilmente per iscritto. Essi sollecitano il committente ad assegnare l’incarico con congruo anticipo a garanzia della qualità della prestazione e lo esortano a fornire tutte le informazioni necessarie a individuare lo scopo specifico della prestazione.

II. Gli Asseveratori esortano altresì il committente, garantendo la confidenzialità, a fornire loro ogni tipo di informazione, documento, materiale e contatto che possa contribuire alla qualità della prestazione.

Articolo 19. Equo compenso

I. Gli Asseveratori devono astenersi dal prestare la propria opera dietro compensi non adeguati alla qualità della prestazione.

II. Il compenso relativo ai servizi resi deve essere calcolato in funzione delle specifiche competenze del professionista, della sua formazione ed esperienza, della tecnicità dell’incarico, delle ricerche necessarie, delle scadenze convenute, delle spese eventualmente sostenute, degli investimenti realizzati e degli oneri aggiuntivi.

III. Gli Asseveratori eviteranno di proporre o di accettare compensi soggetti a sconti o ribassi, che possano costituire atti di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.

Titolo III – Rapporti con i colleghi


Articolo 20. Rapporto di colleganza

Gli Asseveratori devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi e delle altre figure professionali con cui vengono in contatto un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale.


Articolo 21. Divieto di accaparramento di clienti

Nell’ambito di un lavoro di gruppo o in équipe, gli Asseveratori rispettano scrupolosamente gli interessi dei colleghi e si impegnano a preservare i rapporti che questi ultimi intrattengono col committente.


Articolo 22. Notizie riguardanti i colleghi

Gli Asseveratori devono astenersi dall’esprimere in pubblico o presso i committenti giudizi lesivi della reputazione professionale dei colleghi. Eventuali giudizi tecnici o perizie, se richiesti, vanno espressi con equilibrio e obiettività.


Articolo 23. Rapporti con le altre associazioni

I soci dell’O.N.A.S. che appartengano anche ad altre associazioni o gruppi, nei quali rivestano cariche rappresentative o dai quali siano delegati, devono astenersi dal farsi portavoce dell’O.N.A.S. agli incontri