Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

(GU n. 235 del 8-10-2005- Suppl. Ordinario n.162)

** * **

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 153 del Trattato della Comunita’ europea;

Visto l’articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con

riferimento ai principi di unita’, continuita’ e completezza dell’ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori

di sussidiarieta’ orizzontale e verticale;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualita’ della regolazione,

riassetto normativo e semplificazione – legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l’articolo 7 che

delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in

materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto

dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati;

Visto l’articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28

maggio 2004, n. 136, nonche’ l’articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva

85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli

Stati membri in materia di responsabilita’ per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della

legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione

della direttiva 1999/34/CE; (1)

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l’informazione del consumatore, e successive

modificazioni, nonche’ il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell’industria, del

commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia

di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia

di pubblicita’ ingannevole;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE

concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole

abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l’articolo 25, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del

commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE

concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di

godimento a tempo parziale di beni immobili;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla

protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica

la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica

la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla

protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici

transfrontalieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle

vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,

n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi

dei consumatori, nonche’ il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 gennaio

1999, n. 20, recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti

rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni

aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali

e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa

alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,

n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza

generale del 20 dicembre 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9

marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;

Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto

con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute;

(1) Capoverso così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Emana

il seguente decreto legislativo:

Codice del consumo

(D.Lgs. 206/2005)

Parte I

Disposizioni generali

Titolo I

Disposizioni generali e finalità

Art. 1.

Finalita’ ed oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformita’ ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita’

europee, nel trattato dell’Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all’articolo

153 del Trattato istitutivo della Comunita’ economica europea, nonche’ nei trattati internazionali, il

presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di’ acquisto e consumo, al fine di

assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 2.

Diritti dei consumatori

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne

e’ promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le

iniziative rivolte a perseguire tali finalita’, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei

consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualita’ dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita’;

c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta’; (1)

d) all’educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equita’ nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e

gli utenti;

g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita’ e di efficienza.

(1) Lettera inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, (1) si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,

commerciale, artigianale (2) o professionale eventualmente svolta;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario

esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale,

commerciale, artigianale (3) o professionale, ovvero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’art. 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 2-

bis (4) il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonchè l’importatore del

bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si

presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno

distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’art. 18, comma 1, lettera c), e (5) nell’art. 115, comma 1,

qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile,

in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui

destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale,

indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai

prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima

dell’utilizzazione, purchè il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei

consumatori.

(1) Le parole: “ove non diversamente previsto” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, del D.L.vo 23

ottobre 2007, n. 221

(2) Le parole: “commerciale, artigianale” sono state inserite dall’art. 3, comma 2, del D.L.vo 23 ottobre

2007, n. 221

(3) Le parole: “commerciale, artigianale” sono state inserite dall’art. 3, comma 3, del D.L.vo 23 ottobre

2007, n. 221

(4) Le parole: “articolo 115, comma 1” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 4, del D.L.vo 23 ottobre

2007, n. 221

(5) Le parole: “nell’articolo 18, comma 1, lettera c) ,e” sono state inserite dall’art. 3, comma 5, del D.L.vo 23

ottobre 2007, n. 221

Parte II

Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità (1)

(1) Rubrica così modificata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Titolo I

Educazione del consumatore

Art. 4.

Educazione del consumatore

1. L’educazione dei consumatori e degli utenti e’ orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e

interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonche’ la

rappresentanza negli organismi esponenziali.

2. Le attivita’ destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno

finalita’ promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente

percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le

categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

Titolo II

Informazioni ai consumatori

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 5.

Obblighi generali

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per

consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

2. Sicurezza, composizione e qualita’ dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli

obblighi informativi.

3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di

comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita’

di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del

consumatore.

Capo II

Indicazione dei prodotti

Art. 6.

Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,

riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito

nell’Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;

d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o

all’ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita’ o le

caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza

del prodotto.

Art. 7.

Modalita’ di indicazione

1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel

momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f),

dell’articolo 6 possono essere riportate, anziche’ sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra

documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Art. 8.

Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in

direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del

presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Art. 9.

Indicazioni in lingua italiana

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in piu’ lingue, le medesime sono apposte

anche in lingua italiana e con caratteri di visibilita’ e leggibilita’ non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Art. 10.

Attuazione

1. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie

e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurare,

per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del

diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita’ di presentazione per le quali non e’

obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di

attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sara’ consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti

nelle indicazioni di cui all’articolo 6.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al

decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

Art. 11.

Divieti di commercializzazione

1. E’ vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non

riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

Art. 12.

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto

attiene alle responsabilita’ del produttore, ai contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una

sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione e’ determinata, in ogni singolo

caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita’ poste in vendita.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto

previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13

della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono d’ufficio o su

denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre

1981, n. 689, e’ presentato all’ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della

provincia in cui vi e’ la residenza o la sede legale del professionista.

Capo III

Particolari modalita’ di informazione

Sezione I

Indicazione dei prezzi per unita’ di misura

Art. 13.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unita’ di prodotto o per una determinata quantita’ del

prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unita’ di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una

quantita’ di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto

o per una singola unita’ di quantita’ diversa, se essa e’ impiegata generalmente e abitualmente per la

commercializzazione di prodotti specifici;

c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione

preliminare ed e’ misurato alla presenza del consumatore;

d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo’ essere frazionato senza subire una modifica della

sua natura o delle sue proprieta’;

e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

f) prodotto preconfezionato: l’unita’ di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed

alle collettivita’, costituita da un prodotto e dall’imballaggio in cui e’ stato immesso prima di essere posto in

vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non

possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Art. 14.

Campo di applicazione

1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti

dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni

vigenti, l’indicazione del prezzo per unita’ di misura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16.

2. Il prezzo per unita’ di misura non deve essere indicato quando e’ identico al prezzo di vendita.

3. Per i prodotti commercializzati sfusi e’ indicato soltanto il prezzo per unita’ di misura.

4. La pubblicita’ in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per unita’ di misura

quando e’ indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 16.

5. Il codice non si applica:

a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e

bevande;

b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta;

c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato.

Art. 15.

Modalita’ di indicazione del prezzo per unita’ di misura

1. Il prezzo per unita’ di misura si riferisce ad una quantita’ dichiarata conformemente alle disposizioni in

vigore.

2. Per le modalita’ di indicazione del prezzo per unita’ di misura si applica quanto stabilito dall’articolo 14

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del

commercio.

3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il

prezzo per unita’ di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

4. E’ ammessa l’indicazione del prezzo per unita’ di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unita’ di

misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette

quantita’.

5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti

automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai

consumatori. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al

consumo.

Art. 16.

Esenzioni

1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unita’ di misura i prodotti per i quali tale

indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare

luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita’ alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto

1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci,

possono essere venduti a pezzo o a collo;

b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantita’ netta secondo

quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni,

concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu’ elementi separati, contenuti in un

unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;

g) prodotti di fantasia;

h) gelati monodose;

i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro delle attivita’ produttive, con proprio decreto, puo’ aggiornare l’elenco delle esenzioni di cui al

comma 1, nonche’ indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si

applicano le predette esenzioni.

Art. 17.

Sanzioni

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita’ di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal

presente capo e’ soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 114, da irrogare con le modalita’ ivi previste.

Titolo III

Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali (1)

(1) Rubrica così modificata dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Capo I (1)

Disposizioni generali

(1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 18.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo,

agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o

professionale;

b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente

titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque

agisce in nome o per conto di un professionista;

c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di seguito denominate: “pratiche commerciali”):

qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la

pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla

promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

d-bis) “microimprese”: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano

un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e

realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai

sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del

6 maggio 2003. (2)

e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica

commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione

consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe

altrimenti preso;

f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti

che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più

settori imprenditoriali specifici;

g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti,

responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del

codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;

h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che

ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi

generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;

i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto

in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da

consentire al consumatore di effettuare un acquisto;

l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per

esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da

limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;

m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o

meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se

tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale

decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla;

n) “professione regolamentata”: attività professionale, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali

e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base

a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche

professionali.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, del d. l. 2 agosto 2007, n. 146

(2) Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24

marzo 2012, n. 27.

Art. 19.

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in

essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche

commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di

pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo

2 agosto 2007, n. 145. (1)

2. Il presente titolo non pregiudica:

a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla

formazione, validita’ od efficacia del contratto;

b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei

prodotti;

c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;

d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i

codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire

livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle

relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali

scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non e’ applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli

articoli in metalli preziosi.

(1) Comma così modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Capo II (1)

Pratiche commerciali scorrette

(1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 20.

Divieto delle pratiche commerciali scorrette

1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.

2. Una pratica commerciale e’ scorretta se e’ contraria alla diligenza professionale, ed e’ falsa o idonea a

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore

medio che essa raggiunge o al quale e’ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica

commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu’ ampi di consumatori, sono idonee a falsare in

misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente

individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro

infermita’ mentale o fisica, della loro eta’ o ingenuita’, in un modo che il professionista poteva

ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. E’ fatta salva la

pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non

sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.

5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e

aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

Sezione I

Pratiche commerciali ingannevoli

Art. 21.

Azioni ingannevoli

1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o,

seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e’ idonea

ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu’ dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo

induce o e’ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti

preso:

a) l’esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita’, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la

composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo

e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneita’ allo scopo, gli usi, la quantita’, la

descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati

e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di

vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette

del professionista o del prodotto;

d) il prezzo o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

e) la necessita’ di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identita’, il patrimonio, le

capacita’, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta’ industriale,

commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del

presente Codice.

2. E’ altresi’ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto

di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e’ idonea ad indurre il consumatore medio ad

assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

a) una qualsivoglia attivita’ di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i

marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita’

comparativa illecita;

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il

medesimo si e’ impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista

indichi in una pratica commerciale che e’ vincolato dal codice.

3. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo

la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a

trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

3-bis. E’ considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un

intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla

sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero

all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario. (1)

4. E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere

bambini ed adolescenti, puo’, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

4-bis. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il

completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi. (2)

(1) Comma inserito dall’art. 36-bis, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 28, comma 3, D.L. 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(2) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 5-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 22.

Omissioni ingannevoli

1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte

le caratteristiche e circostanze del caso, nonche’ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette

informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione

consapevole di natura commerciale e induce o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad

assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale e’ altresi’ considerata un’omissione ingannevole quando un professionista

occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui

al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della

pratica stessa qualora questi non risultino gia’ evidente dal contesto nonche’ quando, nell’uno o nell’altro

caso, cio’ induce o e’ idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura

commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di

spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette

restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai

consumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni

seguenti, qualora non risultino gia’ evidenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto

stesso;

b) l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa

informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista per conto del quale egli

agisce;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilita’ di calcolare

ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita’ di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese

aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente

essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) le modalita’ di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi

dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali

che comportino tale diritto.

5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto

comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita’ o la commercializzazione del

prodotto.

Art. 22-bis.

Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime (1)

1. E’ considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che

operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla

compagna marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque

destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che

includa tutte queste voci.

(1) Articolo inserito dall’art. 2 della L. 23 luglio 2009, n. 99

Art. 23.

Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di

condotta;

b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita’ o un marchio equivalente senza aver ottenuto la

necessaria autorizzazione;

c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o

di altra natura;

d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto

sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate

le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta;

e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi

che il professionista puo’ avere per ritenere che non sara’ in grado di fornire o di far fornire da un altro

professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita’ ragionevoli

in rapporto al prodotto, all’entita’ della pubblicita’ fatta del prodotto e al prezzo offerti;

f) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per

l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione

dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto.

g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara’ disponibile solo per un periodo molto limitato o

che sara’ disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da

ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilita’ o del tempo sufficiente per

prendere una decisione consapevole;

h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato

prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il

professionista e’ stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che

questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione;

i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto e’

lecita;

l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta

dal professionista;

m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare

contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale

promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che cio’ emerga dai contenuti o da immagini o

suoni chiaramente individuabili per il consumatore;

n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la

sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;

o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare

deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e’

fabbricato dallo stesso produttore;

p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore

fornisce un contributo in cambio della possibilita’ di ricevere un corrispettivo derivante principalmente

dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;

q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e’ in procinto di cessare l’attivita’ o traslocare;

r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;

s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita’ di curare malattie, disfunzioni o

malformazioni;

t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilita’ di ottenere il prodotto

allo scopo d’indurre il consumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;

u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i

premi descritti o un equivalente ragionevole;

v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un

supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e

ritirare o farsi recapitare il prodotto;

z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere,

contrariamente al vero, al consumatore di aver gia’ ordinato il prodotto;

aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della

sua attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero,

come consumatore;

bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano

disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e’ venduto il prodotto.

Sezione II

Pratiche commerciali aggressive

Art. 24.

Pratiche commerciali aggressive

1. E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le

caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o

indebito condizionamento, limita o e’ idonea a limitare considerevolmente la liberta’ di scelta o di

comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e’ idonea ad

indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Art. 25.

Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento

1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione,

compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti

elementi:

a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di

gravita’ tale da alterare la capacita’ di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione

relativa al prodotto;

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un

consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di

cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o

infondata.

Art. 26.

Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive

1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:

a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del

contratto;

b) effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la

sua residenza o a non ritornarvi, fuorche’ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge

nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale;

c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o

mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorche’ nelle circostanze e nella misura in cui siano

giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo

58 e l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtu’ di una

polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati

pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa

corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali;

e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere

in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinche’ acquistino o convincano i genitori

o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;

f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista

ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2,

secondo periodo; (1)

g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo

il lavoro o la sussistenza del professionista;

h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia gia’ vinto, vincera’ o potra’ vincere

compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun

premio ne’ vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita

equivalente e’ subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

(1) Per la modifica della presente lettera vedi l’art. 1, comma 3, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a decorrere

dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014.

Capo III (1)

Applicazione

(1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 27.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata “Autorita’”, esercita le

attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorita’ competente per l’applicazione del

regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla

cooperazione tra le autorita’ nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i

consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.

1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei

confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo

restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza

e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di

regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri

poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale

scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali

della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. (1)

2. L’Autorita’, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la

continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorita’ si avvale

dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle

infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorita’ puo’ avvalersi

della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore

aggiunto e dell’imposta sui redditi.

L’intervento dell’Autorita’ e’ indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel

territorio dello Stato membro in cui e’ stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

3. L’Autorita’ puo’ disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche

commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura

dell’istruttoria al professionista e, se il committente non e’ conosciuto, puo’ richiedere al proprietario del

mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.

L’Autorita’ puo’, altresi’, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i

documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste

dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorita’ ai sensi dell’articolo

14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa

pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non

siano veritiere, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00

euro.

5. L’Autorita’ puo’ disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla

pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi

altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale

prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni

caso, al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente

prevedere l’impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell’articolo 20, comma 3.

6. Quando la pratica commerciale e’ stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana

ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorita’, prima di provvedere,

richiede il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita’ della pratica commerciale, l’Autorita’ puo’

ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la

diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita’. L’Autorita’ puo’

disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In

tali ipotesi, l’Autorita’, valutata l’idoneita’ di tali impegni, puo’ renderli obbligatori per il professionista e

definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.

8. L’Autorita’, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a

conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia gia’ iniziata. Con il medesimo

provvedimento puo’ essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera,

anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche

commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione

di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e

della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e

4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro. (2)

10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l’Autorita’,

nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga

conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.

11. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura

istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di

cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata

inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore

a trenta giorni.(3)

13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorita’ sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e

29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni

amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del

provvedimento dell’Autorita’.

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche

alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi

abbiano interesse, e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il

predetto provvedimento.

15. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a

norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonche’, per quanto concerne la pubblicita’ comparativa, in

materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,

n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10

febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche’ delle denominazioni di origine riconosciute e

protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.”

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. c), D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.

Art. 27-bis (1)

Codici di condotta

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o

piu’ pratiche commerciali o ad uno o piu’ settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che

definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione

del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

2. Il codice di condotta e’ redatto in lingua italiana e inglese ed e’ reso accessibile dal soggetto o organismo

responsabile al consumatore, anche per via telematica.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e

salvaguardata la dignita’ umana.

4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei

rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli

aderenti.

5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il professionista deve

preventivamente informare i consumatori.

(1) Articolo inserito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 27-ter (1)

Autodisciplina

1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la

procedura di cui all’articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il

soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico

settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della

pratica commerciale scorretta.

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l’esito della procedura, non pregiudica

il diritto del consumatore di adire l’Autorita’, ai sensi dell’articolo 27, o il giudice competente.

3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi

dall’adire l’Autorita’ fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del

procedimento innanzi all’Autorita’, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in

attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorita’, valutate tutte le circostanze, puo’

disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

(1) Articolo inserito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 27-quater (1)

Oneri di informazione

1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e

professionali di cui all’articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le

decisioni adottate ai sensi del presente titolo.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera’ affinche’ sul proprio sito siano disponibili:

a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di

controversie, nonche’ sui codici di condotta adottati ai sensi dell’articolo 27-bis;

b) gli estremi delle autorita’, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori

informazioni o assistenza;

c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli

organi di composizione extragiudiziale.

(1) Articolo inserito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

TITOLO IV

PARTICOLARI MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (1)

(1) Titolazione così modificata dal D.L.vo 2 agosto 2007, n. 146

CAPO I

RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE IN MATERIA DI TELEVENDITE (1)

(1) Titolazione così modificata dal D.L.vo 2 agosto 2007, n. 146.

Sezione I

Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di tele vendite

Art. 28.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione (1) si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in

materia di pubblicita’ radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorita’ per le garanzie nelle

comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia

ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le

medesime disposizioni si applicano altresi’ agli spot di televendita.

(1) Parola così modificata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Art. 29.

Prescrizioni

1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulita’ o della

paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilita’

dei consumatori per indecenza, volgarita’ o ripugnanza.

Art. 30.

Divieti

1. E’ vietata la televendita che offenda la dignita’ umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o

nazionalita’, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o

la sicurezza o la protezione dell’ambiente. E’ vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di

tabacco.

2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli

utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita’ o esagerazioni, in particolare per cio’ che

riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le

modalita’ della fornitura, gli eventuali premi, l’identita’ delle persone rappresentate.

Art. 31.

Tutela dei minori

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di

prodotti e di servizi.

La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri

a loro tutela:

a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la

credulita’;

b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

Art. 32.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i

contratti a distanza, cosi’ come disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall’articolo 50

all’articolo 61, del codice, nonche’ le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicita’, alle televendite

sono applicabili altresi’ le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,

n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Parte III

Il rapporto di consumo

Titolo I

Dei contratti del consumatore in generale

Art. 33.

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che,

malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli

obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno (1) alla persona del

consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte

in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) escludere o limitare l’opportunita’ da parte del consumatore della compensazione di un debito nei

confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del

professionista e’ subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta’;

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo

non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal

professionista il doppio della somma corrisposta se e’ quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a

recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una

somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo

manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta’ di recedere dal contratto,

nonche’ consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a

titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal

contratto;

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole

preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la

disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita’ di

conoscere prima della conclusione del contratto;

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le

caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto

stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della

prestazione;

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa

recedere se il prezzo finale e’ eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

p) riservare al professionista il potere di accertare la conformita’ del bene venduto o del servizio prestato a

quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del

contratto;

q) limitare la responsabilita’ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in

suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari

formalita’;

r) limitare o escludere l’opponibilita’ dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;

s) consentire al professionista di sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso

di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta’ di opporre eccezioni, deroghe alla

competenza dell’autorita’ giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere

della prova, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita’ diversa da quella di residenza o

domicilio elettivo del consumatore;

v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione

sospensiva dipendente dalla mera volonta’ del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente

efficace del consumatore. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista

puo’, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al

consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un

congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puo’ modificare, senza

preavviso, sempreche’ vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di

interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente

convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari,

strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e’ collegato alle fluttuazioni di un corso e di un

indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche’ la

compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta

estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite

dalla legge, a condizione che le modalita’ di variazione siano espressamente descritte.

(1) Parola così sostituita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 34.

Accertamento della vessatorieta’ delle clausole

1. La vessatorieta’ di una clausola e’ valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del

contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre

clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del

contratto, ne’ all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche’ tali elementi siano individuati

in modo chiaro e comprensibile.

3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di

disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti

tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.

4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in

maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le

clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati

oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Art. 35.

Forma e interpretazione

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto,

tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione piu’ favorevole al consumatore.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.

Art. 36.

Nullita’ di protezione

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane

valido per il resto.

2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

a) escludere o limitare la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno alla persona del

consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso

di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita’ di

conoscere prima della conclusione del contratto.

3. La nullita’ opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.

4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza

della declaratoria di nullita’ delle clausole dichiarate abusive.

5. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un

Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente

capo, laddove il contratto presenti un collegamento piu’ stretto con il territorio di uno Stato membro

dell’Unione europea.

Art. 37.

Azione inibitoria

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei

professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il

professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni

generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia

accertata l’abusivita’ ai sensi del presente capo.

2. L’inibitoria puo’ essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis

e seguenti del codice di procedura civile.

3. Il giudice puo’ ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu’ giornali, di cui uno almeno a

diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei

consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.

Art. 37-bis

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie (1)

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a

livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui

ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e

consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione

di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della

legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di

inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre

1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione

amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante

pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che

adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione

all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell’operatore. In caso di

inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l’Autorità applica una sanzione amministrativa

pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alla

vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le

modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L’Autorità si pronuncia sull’interpello entro il termine

di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte,

incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere

successivamente valutate dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la

responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorità, adottati in applicazione del presente

articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla

validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

5. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il

contraddittorio e l’accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso

regolamento l’Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria

rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso

l’apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell’esercizio delle

competenze di cui al presente articolo, l’Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei

settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro

unioni.

6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già

disponibili a legislazione vigente.

(1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L.

24 marzo 2012, n. 27.

Art. 38.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente (1) codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il

professionista si applicano le disposizioni del codice civile.

(1) Parola inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Titolo II

Esercizio dell’attività commerciale

Capo I

Disposizioni generali

Art. 39.

Regole nelle attività commerciali

1. Le attivita’ commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealta’,

valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

Capo II

Promozione delle vendite

Sezione I

Credito al consumo

Art. 40.

Credito al consumo (1)

(…)

(1) Questo articolo che così recitava: “1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)

provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo,

con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un

esempio tipico.ӏ stato abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Art. 41.

Tasso annuo effettivo globale e pubblicità (1)

(…)

(1) Questo articolo che così recitava: “1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli

122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina

recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.” è stato abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Art. 42.

Inadempimento del fornitore (1)

(…)

(1) Questo articolo che così recitava: “1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il

consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il

finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore

l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al

quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.” è stato

abrogato dalD.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Art. 43.

Rinvio al testo unico bancario

Per la (1) disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo

n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per

l’applicazione delle relative sanzioni.

(1) La parola: “restante” è stata soppressa dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Titolo III

Modalità contrattuali

Art. 44.

Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa

rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del

commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo I

Particolari modalita’ di conclusione del contratto

Sezione I

Contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Art. 45.

Campo di applicazione (1)

1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura

di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul

posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per

motivi di lavoro, di studio o di cura;

b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;

c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque

denominata;

d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di

consultare senza la presenza del professionista.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti

che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per

le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione del professionista.

3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se piu’ favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione

II.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 46.

Esclusioni (1)

1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni della presente sezione:

a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti

concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro

incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;

b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico

corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

c) i contratti di assicurazione;

d) i contratti relativi a strumenti finanziari.

2. Sono esclusi dall’applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di

beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del

consumatore non supera l’importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese

accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro documento

illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente

sezione nel caso di piu’ contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entita’ del

corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 26 euro.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 47.

Informazione sul diritto di recesso (1)

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il

professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67.

L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

a) l’indicazione dei termini, delle modalita’ e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso;

b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti

di societa’ o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonche’ l’indicazione del

soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente gia’ consegnato, se diverso.

2. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o

modalita’, l’informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.

3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b)

e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque

denominata, l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine,

separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli

altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della

data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

4. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al

momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi

prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente

leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al

consumatore, nonche’ gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il

professionista puo’ richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

5. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), l’informazione sul diritto di recesso deve essere

riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella

relativa nota d’ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni

concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento.

Nella nota d’ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, puo’

essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo

termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del

servizio per gli ulteriori elementi previsti nell’informazione.

6. Il professionista non potra’ accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza

inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potra’ presentali allo sconto prima di tale

termine.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 48.

Esclusione del recesso (1)

1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non puo’ essere esercitato nei

confronti delle prestazioni che siano state gia’ eseguite.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 49.

Norme applicabili (1)

1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Sezione II

Contratti a distanza

Art. 50.

Definizioni (1)

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un

consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal

professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu’ tecniche di comunicazione a

distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del

professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;

c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita’

professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o piu’ tecniche di comunicazione a

distanza.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 51.

Campo di applicazione (2)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente Codice; (1)

b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della

locazione;

e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.

(1) Parole così sostituite dal D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221

(2) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 52.

Informazioni per il consumatore (1)

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le

seguenti informazioni:

a) identita’ del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del

professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

d) spese di consegna;

e) modalita’ del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di

esecuzione del contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2;

g) modalita’ e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e’ calcolato su una base diversa dalla

tariffa di base;

i) durata della validita’ dell’offerta e del prezzo;

l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad

esecuzione continuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere

fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza

impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta’ in materia di transazioni

commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori

particolarmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identita’ del professionista e lo scopo commerciale della

telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il

consumatore, a pena di nullita’ del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina

prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui

al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella

stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 53.

5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le

informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 53.

Conferma scritta delle informazioni (1)

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua

disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, prima od al

momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque

essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

a) un’informazione sulle condizioni e le modalita’ di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV

del presente capo, inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3;

b) l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo’ presentare reclami;

c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e’ effettuata

mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione

e siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve

poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 54.

Esecuzione del contratto (1)

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a

decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al professionista.

2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilita’,

anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1,

informa il consumatore, secondo le modalita’ di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle

somme eventualmente gia’ corrisposte per il pagamento della fornitura.

Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il

professionista non puo’ adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e

qualita’ equivalenti o superiori.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 55.

Esclusioni (1)

1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonchè gli articoli 52 e 53 ed il comma 1

dell’articolo 54 non si applicano:

a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo

corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da

distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero,

quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una

data determinata o in un periodo prestabilito.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli

articoli 64 e seguenti nei casi:

a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza

del termine previsto dall’articolo 64, comma 1;

b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il

professionista non è in grado di controllare;

c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non

possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

f) di servizi di scommesse e lotterie.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 56.

Pagamento mediante carta (1)

1. Il consumatore puo’ effettuare il pagamento mediante carta ove cio’ sia previsto tra le modalita’ di

pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera e).

2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi

dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della

propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo

12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme

riaccreditate al consumatore.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 57. (1) (3)

Fornitura non richiesta

1. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In

ogni caso l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore.

2. Salve le sanzioni previste dall’articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo

costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26. (2)

(1) Articolo così sostituito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

(2) Comma così sostituito dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

(3) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 58.

Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza (1)

1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di

chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.

2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una

comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara

esplicitamente contrario.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 59.

Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi (1)

1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di

offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta

stipulazione del contratto stesso, nonche’ nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti

informatici e telematici, l’informazione sul diritto di recesso di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e g),

come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto

o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche

dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una

offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della

trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L’informazione sul diritto di recesso deve essere altresi’

fornita per iscritto, con le modalita’ previste dall’articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la

consegna della merce. Il termine per l’invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso

decorre, ai sensi dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 60.

Riferimenti (1)

1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 61.

Rinvio (1)

1. Ai contratti a distanza si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 62.

Sanzioni (2)

1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo,

ovvero non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero

fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del

consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le

somme da questi eventualmente pagate, nonchè nei casi in cui abbia presentato all’incasso o allo sconto gli

effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all’articolo 64, è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. (1)

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1

sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un

anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto

previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13

della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia,

gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.

689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la

residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 58, al

Garante per la protezione dei dati personali.

(1) Le parole: “euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.” sono state così sostituite

dall’art. 44, comma 10, del D.D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, nella L. 27

febbraio 2009, n. 14

(2) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 63.

Foro competente (1)

1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale

inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio

dello Stato.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Sezione IV

Diritto di recesso

Art. 64.

Esercizio del diritto di recesso (1)

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il

consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalita’ e senza specificarne il motivo, entro il termine di

dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.

2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione

scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La

comunicazione puo’ essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta

elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata

all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di

ricevimento non e’, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.

3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo

di una specifica comunicazione e’ sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce

ricevuta.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 65.

Decorrenze (1)

1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio

del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel

caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i

contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al

consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del

contratto;

b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni,

qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o

illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi

di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cio’

avvenga dopo la conclusione del contratto purche’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli

obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora cio’ avvenga dopo la conclusione del contratto

purche’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati

fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a

distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per

l’esercizio del diritto di recesso e’, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal

giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del

contratto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una

informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

5. Le parti possono convenire garanzie piu’ ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto

dal presente articolo.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 66.

Effetti del diritto di recesso (1)

1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all’articolo 64, le parti sono sciolte

dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in

cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui

all’articolo 67.

(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Art. 67.

Ulteriori obbligazioni delle parti (3)

1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a

disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti

dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni

lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si

intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

(1)

2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale

integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. E’ comunque

sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed

eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza.

3. Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo

sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente

sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le

somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in

ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del

diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora

vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del

termine precedentemente indicato.

5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non

siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E’ nulla qualsiasi clausola che

preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza

dell’esercizio del diritto di recesso.

6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia

interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da

terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto,

senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle

disposizioni di cui alla presente sezione. (2) E’ fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo

concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme

eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al

momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono

rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi

legali maturati.

(1) Il comma che così recitava: “1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a

restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le

modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere

inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del

termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o

allo spedizioniere.” è stato così sostituito dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Le parole: “conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo” sono state così sostituite dall’art.

22, comma 1, lett. a) della L. 7 luglio 2009, n. 88.

(3) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Sezione IV-bis (1)

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

(1) Sezione inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 67-bis

Oggetto e campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari

ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione,

indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.

2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da

operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le

disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all’accordo iniziale. Se non vi e’ accordo

iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono

eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies,

67-novies e 67-decies si applicano solo quando e’ eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna

operazione della stessa natura e’ eseguita entro un periodo di un anno, l’operazione successiva e’

considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni

degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.

3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei

servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia

bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonche’ le

competenze delle autorita’ indipendenti di settore.

Art. 67-ter.

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore

e un consumatore ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a);

b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di

assicurazione o di previdenza individuale;

c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell’ambito delle proprie

attivita’ commerciali o professionali, e’ il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a

distanza;

d) consumatore: qualunque soggetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del presente codice;

e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b),

del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le

parti;

f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui

personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo

adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle

informazioni memorizzate;

g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza:

qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita’ commerciale o professionale consista

nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu’ tecniche di comunicazione a distanza;

h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un

fornitore ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi

dei consumatori;

i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero

essere danneggiati da un’infrazione.

Art. 67-quater.

Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza

1. Nella fase delletrattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o

da un’offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:

a) il fornitore;

b) il servizio finanziario;

c) il contratto a distanza;

d) il ricorso.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono

fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a

distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella

fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.

3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase

precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al

contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.

4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all’Unione europea, le informazioni di cui al comma

3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia

concluso.

Art. 67-quinquies.

Informazioni relative al fornitore

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:

a) l’identita’ del fornitore e la sua attivita’ principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore e’ stabilito e

qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;

b) l’identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e

l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante

esista; (1)

c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identita’ del

professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche’ l’indirizzo geografico rilevante

nei rapporti tra consumatore e professionista;

d) se il fornitore e’ iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di

commercio in cui il fornitore e’ iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per

identificarlo nel registro;

e) qualora l’attivita’ del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorita’ di

controllo.

(1) Lettera così sostituita dall’art. 5, comma 1, lett. a), L. 15 dicembre 2011, n. 217.

Art. 67-sexies.

Informazioni relative al servizio finanziario

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:

a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;

b) il prezzo totale che il consumatore dovra’ corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi

tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e’ possibile

indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare

quest’ultimo;

c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e’ in rapporto con strumenti che implicano

particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo

dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i

risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;

d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non

fatturati da quest’ultimo;

e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;

f) le modalita’ di pagamento e di esecuzione, nonche’ le caratteristiche essenziali delle condizioni di

sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza;

g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica di

comunicazione a distanza, se addebitato;

h) l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione

degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Art. 67-septies.

Informazioni relative al contratto a distanza

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:

a) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67-duodecies e, se tale diritto

esiste, la durata e le modalita’ d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore

puo’ essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67-terdecies, comma 1, nonche’ alle conseguenze

derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;

b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi

finanziari;

c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di

mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente

stabilite dal contratto in tali casi;

d) le istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l’altro il mezzo, inclusa in ogni

caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata la

comunicazione di recesso;

e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il

consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;

f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;

g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al

presente articolo, nonche’ la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l’accordo del consumatore, si impegna

a comunicare per la durata del contratto a distanza.

Art. 67-octies.

Informazioni relative al ricorso

1. Le informazioni relative al ricorsoriguardano:

a) l’esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore

che e’ parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita’ che consentono al

Consumatore di avvalersene;

b) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

Art. 67-novies.

Comunicazioni mediante telefonia vocale

1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:

a) l’identita’ del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in

maniera inequivoca all’inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;

b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:

1) l’identita’ della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;

2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;

3) il prezzo totale che il consumatore dovra’ corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese

tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e’ possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo

del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo;

4) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non

fatturati da quest’ultimo;

5) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67-duodecies e, se tale diritto

esiste, la durata e le modalita’ d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore

puo’ essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67-terdecies, comma 1.

2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la

natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai

sensi dell’articolo 67-undecies.

Art. 67-decies.

Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni

1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies sono

applicabili le disposizioni piu’ rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l’offerta del servizio

o del prodotto interessato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui

requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1,

della direttiva 2002/65/CE.

3. Le autorita’ di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare

comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di

rispettiva competenza.

4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche

mediante l’utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 67-undecies.

Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni

preliminari

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonche’ le informazioni di cui agli

articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies, su supporto

cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima

che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta.

2. Il fornitore ottempera all’obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza,

se quest’ultimo e’ stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a

distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali ne’ le informazioni ai sensi del comma

1.

3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le

condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di

comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio’ non sia incompatibile con il contratto concluso o con la

natura del servizio finanziario prestato.

Art. 67-duodecies.

Diritto di recesso

1. Il consumatore dispone di un termine diquattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza

dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine e’ esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni

sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e

le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

3. Il termine durante il quale puo’ essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il

termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore e’ comunicato che il contratto e’ stato

concluso;

b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-

undecies, se tale data e’ successiva a quella di cui alla lettera a).

4. L’efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e’ sospesa durante la decorrenza del termine

previsto per l’esercizio del diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli

investimenti non sono stati gia’ avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il

fornitore non e’ in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad

esempio i servizi riguardanti:

1) operazioni di cambio;

2) strumenti del mercato monetario;

3) valori mobiliari;

4) quote di un organismo di investimento collettivo;

5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si

regolano in contanti;

6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);

7) contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari

(equity swaps);

8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli

strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le

opzioni su valute e su tassi d’interesse;

b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di

durata inferiore a un mese;

c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima

che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso; (1)

d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico

ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all’articolo 67-undecies, comma 1.

6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le

istruzioni che gli sono state date ai sensi dell’articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione

scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi

dell’articolo 67-septies, comma 1, lettera d).

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67,

comma 6, e 77.

8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario e’ aggiunto un altro

contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un

accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e’ risolto, senza alcuna penale, qualora il

consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalita’ fissate dal presente articolo.

(1) Lettera così modificata dall’art. 5, comma 1, lett. b), L. 15 dicembre 2011, n. 217.

Art. 67-ter decies.

Pagamento del servizio fornito prima del recesso

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall’articolo 67-duodecies, comma 1, e’ tenuto a

pagare solo l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al

contratto a distanza. L’esecuzione del contratto puo’ iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei

contratti di assicurazione l’impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha

avuto effetto.

2. L’importo di cui al comma 1 non puo’:

a) eccedere un importo proporzionale all’importanza del servizio gia’ fornito in rapporto a tutte le

prestazioni previste dal contratto a distanza;

b) essere di entita’ tale da poter costituire una penale.

3. Il fornitore non puo’ esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non e’ in

grado di provare che il consumatore e’ stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformita’

all’articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli non puo’ tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha

dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di

cui all’articolo 67-duodecies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta giorni, tutti gli importi da

questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell’importo di cui al comma 1. Il

periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L’impresa di assicurazione

deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo

ha avuto effetto.(1)

5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o

importo che abbia ricevuto da quest’ultimo entro e non oltre trenta giorni dall’invio della comunicazione di

recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati

e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.(2)

6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprieta’ su

terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l’efficacia del recesso e’

subordinata alla restituzione di cui al comma 5.

(1) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), L. 15 dicembre 2011, n. 217.

(2) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. d), L. 15 dicembre 2011, n. 217.

Art. 67-quater decies.

Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza

1. Il consumatore puo’ effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di

Pagamento, ove cio’ sia previsto tra le modalita’ di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell’articolo

67-sexies, comma 1, lettera f).

2. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento

riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al

prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da

parte del fornitore o di un terzo. L’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di

addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed

integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e’ in capo all’ente che

emette o fornisce lo strumento di pagamento, l’onere di provare che la transazione di pagamento e’ stata

autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non e’ stata alterata da guasto

tecnico o da altra carenza.

L’uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.

4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito di contratti a distanza, il fornitore

adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell’articolo 146 del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo

riguardo, in particolare, alle esigenze di integrita’, di autenticita’ e di tracciabilita’ delle operazioni

medesime.

Art. 67-quinquies decies.

Servizi non richiesti

1. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In

ogni caso, l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore.

2. Salve le sanzioni previste dall’articolo 67-septies-decies, ogni servizio non richiesto di cui al presente

articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Art. 67-sexies decies.

Comunicazioni non richieste

1. L’utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il

previo consenso del consumatore:

a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;

b) telefax.

2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una

comunicazione individuale, non sono autorizzate se non e’ stato ottenuto il consenso del consumatore

interessato.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

3-bis. E’ fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i

trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico. (1)

(1) Comma aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011,

n. 106.

Art. 67-septies decies.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione,

ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al

consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e’ punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. Nei casi di particolare gravita’ o di recidiva, nonche’ nell’ipotesi della violazione dell’articolo 67-novies

decies, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.

3. Le autorita’ di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e,

ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente

sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun

settore.

4. Il contratto e’ nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del

contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di

informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue

caratteristiche.

5. La nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto

ricevuto. Nei contratti di assicurazione l’impresa e’ tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve

adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono

ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati e agli altri aventi

diritto a prestazioni assicurative. E’ fatto salvo il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei

danni.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 67-octies decies.

Irrinunciabilita’ dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione che

abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente

sezione. La nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al

consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.

Art. 67-novies decies.

Ricorso giurisdizionale o amministrativo

1. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre alle

competenti autorita’ di vigilanza, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi

collettivi dei consumatori, reclamo per l’accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.

2. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre

all’autorita’ giudiziaria l’azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente

sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell’articolo 140.

3. Le autorita’ di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare,

nell’esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati

la cessazione o vietano l’inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.

4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria,

assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita’ di vigilanza di

settore.

Art. 67-vicies.

Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della

giustizia, sentite le autorita’ di vigilanza di settore, possono promuovere, nell’ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio, l’istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso

per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall’ordinamento

comunitario e da quello nazionale e che operano nell’ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari

(FIN NET).

2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le

decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

Art. 67-vicies semel.

Onere della prova

1. Sul fornitore grava l’onere della prova riguardante:

a) l’adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;

b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;

c) l’esecuzione del contratto;

d) la responsabilita’ per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. Le clausole che hanno per effetto l’inversione o la modifica dell’onere della prova di cui al comma 1 si

presumono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera t).

Art. 67-vicies bis.

Misure transitorie

1. Le disposizioni della presente sezionesi applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro

Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi

corrispondenti a quelli in essa previsti.

Capo II

Commercio elettronico

Art. 68.

Rinvio

1. Alle offerte di servizi della societa’ dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si

applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9

aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa’ dell’informazione, in particolare

il commercio elettronico, nel mercato interno.

Titolo IV

Disposizioni relative a singoli contratti

Capo I

Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di

rivendita e di scambio (1)

(1) Capo così sostituito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. Il testo previgente così prevedeva:

“Capo I

Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili

Art. 69.Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo

globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente,

un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un

periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana;

b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di

trasferire il diritto oggetto del contratto;

c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell’ambito della sua attivita’ professionale, costituisce,

trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e’ equiparato

ai fini dell’applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la

promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o

per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

Art. 70. Documento informativo

1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un

documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:

a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto

nello Stato in cui è situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali

occorre soddisfare;

b) l’identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l’identità ed il

domicilio del proprietario;

c) se l’immobile è determinato:

1) la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione;

2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano

l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli

atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;

d) se l’immobile non è ancora determinato:

1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con

destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la

loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione

dell’immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;

2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas,

elettricità, acqua e telefono;

3) in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti gia’

effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;

e) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti,

e le relative condizioni di utilizzazione;

f) le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avra’ accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative

condizioni di utilizzazione;

g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonche’ in materia di

amministrazione e gestione dello stesso;

h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l’acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell’importo

delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di

calcolo dell’importo degli oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse

e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché

le eventuali spese di trascrizione del contratto;

i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi identificativi della

persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e

l’importo complessivo delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso è tenuto a

rimborsare;

informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in

caso di recesso;

l) le modalita’ per ottenere ulteriori informazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che

attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di

comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni

immobili oggetto dell’offerta.

3. Il venditore non puo’ apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le

stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono

essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso.

Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il

documento stesso.

4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro

in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest’ultima, nella lingua o in una delle lingue dello

Stato di cui la persona stessa è cittadina, purchè si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.

5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 71. Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e

tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di

quest’ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli é cittadino, purché si tratti di lingue

ufficiali dell’Unione europea.

2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti

ulteriori elementi:

a) l’identita’ ed il domicilio dell’acquirente;

b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore puo’ esercitare il suo diritto di

godimento;

c) una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese

diversi da quelli stabiliti nel contratto;

d) la possibilita’ o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del

contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal

venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;

e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.

3. Il venditore deve fornire all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui

é situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Art. 72. Obblighi specifici del venditore

1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità

commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.

2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il

documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

Art. 73. Diritto di recesso

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso senza

specificarne il motivo.

In tale caso l’acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese

sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si

tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d),

numero 1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all’articolo 71,

comma 2, lettera e), l’acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso

l’acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.

3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2,

l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni

lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.

4. Se l’acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la

comunicazione di cui al comma 3, l’acquirente puo’ esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al

comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi

dalla conclusione del contratto.

5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza,

al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente e deve essere inviata mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo

stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera

raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

Art. 74. Divieto di acconti

1. E’ fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a

titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di

recesso di cui all’articolo 73.

Art. 75. Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione

1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le

disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.

2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli

disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.

Art. 76. Obbligo di fideiussione

1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato

inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a

prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando

l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva esclusione del

venditore.

Art. 77. Risoluzione del contratto di concessione di credito

1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi

ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di

diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai

sensi dell’articolo 73.

Art. 78. Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente ai diritti previsti dal

presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

Art. 79. Competenza territoriale inderogabile

1. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile

è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 80. Diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera

1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana,

all’acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo,

allorquando l’immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione

europea.

Art. 81. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma

1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, e’ punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ da quindici

giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma

1.

3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione si applica l’articolo 62, comma

3.”

Art. 69.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) “contratto di multiproprietà”: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un

consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento

per più di un periodo di occupazione;

b) “contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine”: un contratto di durata superiore a un

anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere

sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;

c) “contratto di rivendita”: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un

consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo

termine;

d) “contratto di scambio”: un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un

sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio

della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo

contratto di multiproprietà;

e) “operatore”: il “professionista”, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);

f) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

g) “contratto accessorio”: un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un

contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti

dall’operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l’operatore;

h) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all’operatore di memorizzare

informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per

un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione

immutata delle informazioni memorizzate;

i) “codice di condotta”: un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori

che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più

settori d’attività specifici;

l) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori,

responsabile dell’elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell’osservanza del

codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le

vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di

qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

Art. 70.

Pubblicità

1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o

un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una

promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e

la natura dell’evento. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore

in qualsiasi momento durante l’evento.

2. E’ fatto obbligo all’operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di

cui all’articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle.

3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti

come investimenti.

Art. 71.

Informazioni precontrattuali

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta, l’operatore

fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le

seguenti modalità:

a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II bis e le

informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario

informativo di cui all’allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II-quater e le

informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II-quinquies e le

informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall’operatore su carta o altro supporto

durevole facilmente accessibile al consumatore.

3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato

dell’Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché

si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

Art. 72.

Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella

lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell’Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di

cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo

all’operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello

Stato dell’Unione europea in cui è situato l’immobile.

3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all’operatore che svolge la

propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo

contratto anche nella lingua italiana.

4. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto

e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti oppure qualora le

modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà

dell’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza.

Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro

supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.

5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:

a) l’identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;

b) la data e il luogo di conclusione del contratto.

6. Prima della conclusione del contratto l’operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali

concernenti l’esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all’articolo 73 e il divieto

di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all’articolo 76, le quali devono essere sottoscritte

separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato

nell’allegato II-sexies, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso in conformità dell’articolo 73.

7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all’atto della sua conclusione.

Art. 72-bis.

Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà

1. L’operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato

inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a

prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. L’operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’alloggio

oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione

dell’operatore.

Art. 73.

Diritto di recesso

1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza

specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di

lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.

2. Il periodo di recesso si calcola:

a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;

b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla

data di cui alla lettera a).

3. Il periodo di recesso scade:

a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il

formulario di recesso separato previsto all’articolo 72, comma 4, non è stato compilato dall’operatore e

consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;

b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le

informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati

da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.

4. Se il formulario separato di recesso previsto all’articolo 72, comma 4, è stato compilato dall’operatore e

consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui

al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore

riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, incluso il formulario

informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta

o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di

recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.

5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di

multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il

periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.

Art. 74.

Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso

1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro

supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla

persona indicata nel contratto o, in mancanza, all’operatore.

2. All’uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all’allegato VII fornito dall’operatore

a norma dell’articolo 72, comma 4.

3. L’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine

all’obbligo delle parti di eseguire il contratto.

4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna

penalità, né è debitore del valore corrispondente all’eventuale servizio reso prima del recesso.

Art. 75.

Acconti

1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato

qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro

sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un

consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità

dell’articolo 73.

2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto,

prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento

esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo

prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

Art. 76.

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo

scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia

conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono

ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di

indicizzazione previsti dalla legge. L’operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro

supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può

porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all’operatore entro quattordici giorni,

naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

Art. 77.

Risoluzione dei contratti accessori

1. L’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto

relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa

per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro

contratto accessorio.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente

coperto da un credito concesso al consumatore dall’operatore o da un terzo in base a un accordo fra il

terzo e l’operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore

eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di

lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.

Art. 78.

Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal

presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell’operatore.

2. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile

è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da

quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal

presente capo.

4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere

privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:

a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell’Unione

europea;

b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l’operatore svolga attività

commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell’Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi

mezzo, verso l’Italia o uno Stato dell’Unione europea e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

Art. 79.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo da parte degli operatori, i

consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente

Codice.

2. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

Art. 80.

Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

1. L’operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all’articolo 27-bis.

2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente

capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E’

fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste

dall’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 81.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1

e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da 30 giorni a

sei mesi all’operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione, si applica l’articolo 62, comma

3. (1)

(1) Per la modifica del presente comma vedi l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a decorrere

dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014.

Art. 81-bis.

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da

altre norme dell’ordinamento giuridico.

2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di

contratti.

Capo II

Servizi turistici (1)

(1) Questo capo è stato abrogato dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. Il testo previgente così disponeva:”

Art. 82. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 84, (1) venduti od

offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 83. (2)

2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a

distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

(1) Le parole: “articolo 83” sono state così sostituite dall’art. 10, comma 1, delD.L.vo 23 ottobre 2007, n.

221.

(2) Le parole: “articolo 84” sono state così sostituite dall’art. 10, comma 1, delD.L.vo 23 ottobre 2007, n.

221.

Art. 83. Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si

obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo

84 verso un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque

persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per

conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto

turistico.

2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Art. 84.Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla

prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un

prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che

costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il

venditore agli obblighi del presente capo. (1)

(1) Le parole: “della presente sezione” sono state così sostituite dall’art. 11, comma 1, del D.L.vo 23 ottobre

2007, n. 221.

Art. 85.Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici é redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato

dall’organizzatore o venditore.

Art. 86. Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del

medesimo con relative date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o

venditore che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco

ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della

prenotazione, nonchè il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra

ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto

sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100 nonché dichiarazione che

il venditore o l’organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2

del citato articolo 100; (1)

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto

assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello,

l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonchè le principali caratteristiche, la conformità alla

regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di

accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata

adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il

consumatore al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta

esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle

condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.

(1) Le parole: “nonché dichiarazione che il venditore o l’organizzatore concorre ad alimentare il suddetto

fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100;” sono state aggiunte dall’art. 15, comma 1,

della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 87. Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o

l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni

applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con

l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalita’ per l’effettuazione

del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le

seguenti informazioni:

a) orari, localita’ di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalita’ e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero

di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di

rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con

questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal

consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1

devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul

prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni

vengono comunicate al consumatore.

Art. 88. Opuscolo informativo

1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche

principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l’itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in

materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche’ gli obblighi sanitari e le

relative formalita’ da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio

tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del

pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64

a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle

rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per

iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti,

mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Art. 89. Cessione del contratto

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei

rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non

oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto

turistico e le generalità del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al

pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. Art. 90. Revisione del

prezzo

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo

quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in

conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di

atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono

essere adeguatamente documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non puo’ in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo

originario ammontare.

3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal

contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. Art. 91.

Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo

uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo

di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza

pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal

momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere

effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio

programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa

quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il

risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo,

l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza

o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle

prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 92. Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico

viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha

diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di

prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo,

oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la

somma di danaro gia’ corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno

dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato

raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato

informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di

forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

Art. 93. Mancato o inesatto adempimento

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento

delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al

risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto

adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non

imputabile.

2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il

danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Art. 94. Responsabilità per danni alla persona (1)

1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che

formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che

disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti

dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con

legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,

resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.),

resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità

dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle

ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione

europea ovvero la stessa Unione europea.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo

di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di

trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.

3. E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 14, comma 12 del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151.

Art. 95. Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli

1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal

danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano

oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto

dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles

il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13

della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile

1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice

civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della

partenza.

Art. 96. Esonero di responsabilità

1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la

mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a

carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del

consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento

del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Art. 97.Diritto di surrogazione

1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di

quest’ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in

suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

Art. 98. Reclamo

1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo

affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente

rimedio.

2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di

ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro

nel luogo di partenza.

Art. 99. Assicurazione

1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il

consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

2. E’ fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Art. 100. Fondo di garanzia

1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (1) un fondo nazionale di garanzia, per

consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo

versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata

disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di

emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle

polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 99, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così

come determinata ai sensi del comma 2.

3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. (2)

4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e

delle finanze. (3) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore

le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 luglio 1999,

n. 349. (4)

(1) Le parole: “il Ministero delle attività produttive” sono state così sostituite dall’art. 12, comma 1,

del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221.

(2) Comma inserito dall’ art. 15, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Le parole: “con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze” sono state così sostituite dall’art. 12, comma 2, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221.

(4) Periodo aggiunto dall’art. 112, comma 3, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221.”

Art. 82.

Ambito di applicazione (1)

(…)

(1) L’articolo è stato modificato dall’art. 10, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e successivamente abrogato dal

D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 83.

Definizioni (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 84.

Pacchetti turistici (1)

(…)

(1) L’articolo è stato così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e successivamente abrogato

dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 85.

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 86.

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici (1)

(…)

(1) L’articolo è stato così modificato dal comma 1 dell’art. 15, L. 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente

abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 87.

Informazione del consumatore (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 88.

Opuscolo informativo (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 89.

Cessione del contratto (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 90.

Revisione del prezzo (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 91.

Modifiche delle condizioni contrattuali (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 92.

Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 93.

Mancato o inesatto adempimento (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 94.

Responsabilità per danni alla persona (1)

(…)

(1) L’articolo è stato così sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 e successivamente abrogato

dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 95.

Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona (1)

(…)

(1) L’articolo è stato così rettificato con Comunicato 3 gennaio 2006 e successivamente abrogato dal D.lgs.

23 maggio 2011, n. 79.

Art. 96.

Esonero di responsabilità (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 97.

Diritto di surrogazione (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 98.

Reclamo (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 99.

Assicurazione (1)

(…)

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 100.

Fondo di garanzia (1)

(…)

(1) L’articolo è stato modificato dall’art. 12, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e dal comma 2 dell’art. 15, L. 18

giugno 2009, n. 69 e successivamente abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Titolo V

Erogazione di servizi pubblici

Capo I

Servizi pubblici

Art. 101.

Norma di rinvio

1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi

pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente

in materia.

2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita’ predeterminati e adeguatamente

resi pubblici.

3. Agli utenti e’ garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione

e di valutazione degli standard di qualita’ previsti dalle leggi.

4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso

specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

Parte IV

Sicurezza e qualità

Titolo I

Sicurezza dei prodotti

Art. 102.

Finalita’ e campo di applicazione

1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano

sicuri.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all’articolo 103, comma 1, lettera

a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente,

disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni

del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a

tali requisiti.

4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l’articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e

105.

5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali

articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.

6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n.

178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

Art. 103.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1. lettera e), che, in condizioni di

uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio,

l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi,

compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela

della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalita’ del

suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del

primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo

uso e la sua eliminazione, nonche’ di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in

particolare dei minori e degli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla

lettera a);

c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un

intervento rapido delle autorita’ pubbliche;

d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita’ e qualsiasi altra persona che si presenti

come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o

colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non e’ stabilito nella

Comunita’ o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita’, l’importatore del prodotto; gli

altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita’ possa

incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attivita’ non

incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il

distributore ha gia’ fornito o reso disponibile ai consumatori;

g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonche’

la sua offerta al consumatore.

2. La possibilita’ di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano

un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o

pericoloso.

Art. 104.

Obblighi del produttore e del distributore

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei

rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente

percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze

non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per

consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative

opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione

appropriata ed efficace dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identita’ e degli estremi del produttore; il

riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di

tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un

registro degli stessi, nonche’ l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su

base volontaria o su richiesta delle competenti autorita’ a norma dell’articolo 107. Il richiamo interviene

quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo

ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorita’ competente.

6. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attivita’ per contribuire a garantire

l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e’ tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita’ in base alle

informazioni in suo possesso e nella sua qualita’ di operatore professionale;

b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni

concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorita’ competenti per le azioni di rispettiva

competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione

idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore

finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro

possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti

fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di

sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’articolo 106, comma 1,

precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in

questione;

b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;

c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;

d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

9. Nei limiti delle rispettive attivita’, produttori e distributori collaborano con le Autorita’ competenti, ove

richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi

forniscono o hanno fornito.

Art. 105.

Presunzione e valutazione di sicurezza

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si

presume sicuro quando e’ conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso e’

commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati

dalla normativa nazionale, quando e’ conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme

europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle

Comunita’ europee a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 3 dicembre 2001.

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto e’ valutata in base alle norme

nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il

prodotto e’ commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti

sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel

settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono

ragionevolmente attendersi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorita’ competenti adottano le misure necessarie

per limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto,

se questo si rivela, nonostante la conformita’, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art. 106.

Procedure di consultazione e coordinamento

1. I Ministeri delle attivita’ produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno,

dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonche’ le altre amministrazioni pubbliche di

volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all’articolo 107, provvedono,

nell’ambito delle ordinarie disponibilita’ di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di

un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via

telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettivita’, in conformita’ alle prescrizioni stabilite in

sede comunitaria che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall’articolo 107 sono stabiliti in una apposita

conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1,

convocata almeno due volte l’anno dal Ministro delle attivita’ produttive; alla conferenza partecipano

anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per

materia.

3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema

comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della

produzione e della distribuzione, nonche’ le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli

utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, secondo modalita’ definite dalla conferenza medesima.

Art. 107.

Controlli

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano

sicuri. Il Ministero delle attivita’ produttive comunica alla Commissione europea l’elenco delle

amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche’ degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono,

aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 106 possono adottare tra l’altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

1) disporre, anche dopo che un prodotto e’ stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate

verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo

ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e

presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza,

redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo’

presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche

mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che puo’ essere pericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla

sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia’

commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio

imminente per la salute e l’incolumita’ pubblica;

e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia’ immesso sul mercato rispetto al quale l’azione gia’ intrapresa dai

produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l’informazione dei consumatori circa i rischi da

esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio’ non sia in tutto o in parte

possibile, a carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche

dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei

produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all’articolo 106

intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerita’, opportune misure analoghe a

quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione

del RAPEX di cui all’allegato II.

4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in

particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel

rispetto del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in

modo proporzionato alla gravita’ del rischio.

5. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione

e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l’azione volontaria dei produttori

e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l’eventuale

elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

6. Per le finalita’ di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni

di cui all’articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia

di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX,

di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facolta’ ad esse attribuite dall’ordinamento.

7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora cio’ sia necessario al fine di collaborare alle azioni

intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

8. Per armonizzare l’attivita’ di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i

quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell’interno si

avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico

e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, nonche’ degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul

territorio, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del

bilancio dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei

prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera

nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio

dello Stato.

10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non

divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che

la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumita’.

Art. 108.

Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 107 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o

ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei termini e delle

Autorita’ competenti cui e’ possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumita’, prima

dell’adozione delle misure di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di

partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i

propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli

interessati possono presentare all’Autorita’ competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione del

provvedimento, anche quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare, non hanno potuto

partecipare al procedimento.

3-bis. La procedura istruttoria per l’adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 107, e’

stabilita con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta dell’Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione

degli atti e la verbalizzazione. (1)

(1) Comma inserito dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 109.

Sorveglianza del mercato

1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della

salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all’articolo 106, anche

indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:

a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per

categorie di prodotti o di rischi, nonche’ il monitoraggio delle attivita’ di sorveglianza, delle osservazioni e

dei risultati;

b) l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attivita’ di controllo e della loro efficacia, come

pure, se del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione della sorveglianza messa in opera.

2. Le Amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresi’, la gestione dei reclami presentati dai

consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita’ di controllo e

sorveglianza. Le modalita’ operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di

servizi.

3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attivita’ di cui al comma 2 vanno rese note in sede di

conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le

modalita’ per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 110.

Notificazione e scambio di informazioni

1. Il Ministero delle attivita’ produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li

hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonche’

eventuali modifiche e revoche, fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla

procedura di notifica.

2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a

particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i

consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX,

tenendo conto dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.

3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero

delle attivita’ produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica

alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un

interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento

risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di

cui all’articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attivita’ produttive;

analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi

giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo,

emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di competenza.

5. Il Ministero delle attivita’ produttive comunica all’amministrazione competente le decisioni

eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio

grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un

termine di venti giorni, dell’adozione di provvedimenti idonei. E’ fatto salvo il rispetto del termine

eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.

6. Le Autorita’ competenti assicurano alle parti interessate la possibilita’ di esprimere entro un mese

dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla

Commissione.

7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione

di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

Art. 111.

Responsabilita’ del produttore

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilita’ per danno da prodotti

difettosi.

Art. 112.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato

prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), e’ punito con l’arresto

da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e’

punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai

provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e

2), e’ punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle

attivita’ di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a

40.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 2, 3,

5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono

soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

Art. 113.

Rinvio

1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie

merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.

2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

Titolo II

Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Art. 114.

Responsabilita’ del produttore

1. Il produttore e’ responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Art. 115.

Prodotto e produttore (1)

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o

immobile.

2. Si considera prodotto anche l’elettricità.

2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il

produttore della materia prima, nonchè, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della

pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore. (2)

(1) Rubrica così modificata dall’art. 14, comma 1, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221.

(2) Comma aggiunto dall’art. 14, comma 2, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221

Art. 116.

Responsabilita’ del fornitore

1. Quando il produttore non sia individuato, e’ sottoposto alla stessa responsabilita’ il fornitore che abbia

distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attivita’ commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato,

entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identita’ e il domicilio del produttore o della persona che gli ha

fornito il prodotto.

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e,

con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del

prodotto, se ancora esistente.

3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non e’ stata preceduta dalla richiesta prevista dal

comma 2, il convenuto puo’ effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice,

se le circostanze lo giustificano, puo’ fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la

comunicazione prevista dal comma 1.

5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore puo’ essere chiamato nel processo a norma

dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto puo’ essere estromesso, se la

persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione.

Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto puo’ chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle

spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando

non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.

Art. 117.

Prodotto difettoso

1. Un prodotto e’ difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo’ legittimamente attendere tenuto

conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi,

le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l’uso al quale il prodotto puo’ essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad

esso, si possono ragionevolmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non puo’ essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto piu’ perfezionato sia

stato in qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto e’ difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della

medesima serie.

Art. 118.

Esclusione della responsabilita’

1. La responsabilita’ e’ esclusa:

a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in

circolazione;

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a

titolo oneroso, ne’ lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attivita’ professionale;

d) se il difetto e’ dovuto alla conformita’ del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un

provvedimento vincolante;

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in

circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto e’

interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e’ stata incorporata la parte o materia prima o alla

conformita’ di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Art. 119.

Messa in circolazione del prodotto

1. Il prodotto e’ messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario

di questi, anche in visione o in prova.

2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio

all’acquirente o all’utilizzatore.

3. La responsabilita’ non e’ esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il

debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del

pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice

dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Art. 120.

Prova

1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.

2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita’ secondo le disposizioni

dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilita’ prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera b), e’

sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e’ probabile che il difetto non esistesse ancora

nel momento in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione.

3. Se e’ verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice puo’ ordinare che le

spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Art. 121.

Pluralita’ di responsabili

1. Se piu’ persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del

rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita’ delle eventuali colpe e dalla entita’ delle conseguenze che ne sono

derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

Art. 122.

Colpa del danneggiato

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le

disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile.

2. Il risarcimento non e’ dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del

pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e’ parificata alla colpa del danneggiato.

Art. 123.

Danno risarcibile

1. E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche’ di tipo

normalmente destinato all’uso o consumo privato e cosi’ principalmente utilizzata dal danneggiato.

2. Il danno a cose e’ risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

Art. 124.

Clausole di esonero da responsabilita’

1. E’ nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la

responsabilita’ prevista dal presente titolo.

Art. 125.

Prescrizione

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto

avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identita’ del responsabile.

2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il

danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravita’ sufficiente a giustificare

l’esercizio di un’azione giudiziaria.

Art. 126.

Decadenza

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o

l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

2. La decadenza e’ impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda

di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del

responsabile.

3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

Art. 127.

Responsabilita’ secondo altre disposizioni di legge

1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne’ limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre

leggi.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla

legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio

1988.

Titolo III

Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

Capo I

Della vendita dei beni di consumo

Art. 128.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di

consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione

nonche’ quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di

consumo da fabbricare o produrre.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita’ dalle autorita’ giudiziarie,

anche mediante delega ai notai;

2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita’

determinata;

3) l’energia elettrica;

b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attivita’

imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;

c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei

confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o

intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella

dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’;

d) riparazione: nel caso di difetto di conformita’, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al

contratto di vendita.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del

tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.

Art. 129.

Conformita’ al contratto

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti

circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita’ del bene che il venditore ha

presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualita’ e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo’

ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche

sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o

rappresentante, in particolare nella pubblicita’ o sull’etichettatura;

d) sono altresi’ idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a

conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato

anche per fatti concludenti.

3. Non vi e’ difetto di conformita’ se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a

conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformita’ deriva da

istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

4. Il venditore non e’ vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via

anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione e’ stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in

modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e’ stata influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformita’ che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo e’ equiparato al

difetto di conformita’ del bene quando l’installazione e’ compresa nel contratto di vendita ed e’ stata

effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita’. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il

prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a

causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 130. (1)

Diritti del consumatore

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al

momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del

bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata

del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in

entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso

rispetto all’altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al

venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell’entità del difetto di conformità;

c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il

consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non

devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo

per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in

particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i

materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del

contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di

cui al comma 5; (1)

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al

consumatore.

8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio

disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo,

con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, (2) salvo

accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la

proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso

esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

(1) Le parole: ”comma 6” sono state così sostituite dall’art. 15, comma 1, delD.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221

(2) Le parole: ”comma 6” sono state così sostituite dall’art. 15, comma 2, delD.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221

Art. 131.

Diritto di regresso

1. Il venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di

conformita’ imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della

medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo

patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta

catena distributiva.

2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo’ agire, entro un anno

dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per

ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 132.

Termini

1. Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformita’ si manifesta entro

il termine di due anni dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il

difetto di conformita’ entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’

necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita’ che si manifestano entro sei mesi dalla

consegna del bene esistessero gia’ a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del

bene o con la natura del difetto di conformita’.

4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si’ prescrive, in ogni caso,

nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione

del contratto, puo’ tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purche’ il difetto di

conformita’ sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al

periodo precedente.

Art. 133.

Garanzia convenzionale

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita’ indicate nella dichiarazione di garanzia

medesima o nella relativa pubblicita’.

2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore e’ titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia

medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla

valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonche’ il nome o la ditta e il domicilio o

la sede di chi la offre.

3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo

a lui accessibile.

4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali

altre lingue.

5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il

consumatore puo’ continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

Art. 134.

Carattere imperativo delle disposizioni

1. E’ nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita’, volto ad

escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita’ puo’

essere fatta valere solo dal consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.

2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita’ di cui all’articolo 1519-

sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un

Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente

paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro

dell’Unione europea.

Art. 135.

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne’ limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore

da altre norme dell’ordinamento giuridico.

2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di

contratto di vendita.

Parte V

Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia

Titolo I

Le associazioni rappresentative a livello nazionale

Art. 136.

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. E’ istituito presso il Ministero delle attivita’ produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli

utenti, di seguito denominato: «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle

attivita’ produttive, e’ composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite

nell’elenco di cui all’articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e’ presieduto dal Ministro delle attivita’ produttive o da un

suo delegato. Il Consiglio e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro delle attivita’ produttive, e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute

e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi’ essere invitati i

rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del

mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti,

nonche’ esperti delle materie trattate.

4. E’ compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei

consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai

programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli

utenti, ed il controllo della qualita’ e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai

mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela

dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu’ ampia

rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine

il presidente convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i

presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali

e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta’, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione

delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche

amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato

della funzione pubblica e l’Ufficio per l’attivita’ normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e

delle procedure.

Art. 137.

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

1. Presso il Ministero delle attivita’ produttive e’ istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli

utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di

documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attivita’

produttive, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e

possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo

la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate

direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di

almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli

abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal legale

rappresentante dell’associazione con le modalita’ di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli

associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita’ delle

associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un’attivita’ continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione

all’attivita’ dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di

imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli

stessi settori in cui opera l’associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e’ preclusa ogni attivita’ di promozione o pubblicita’

commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con

imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero delle attivita’ produttive provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco.

5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli

utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente

riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche’ con un numero di

iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da

certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal legale rappresentante

dell’associazione con le modalita’ di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero delle attivita’ produttive comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1,

comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonche’ i relativi aggiornamenti al fine

dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi

dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

Art. 138.

Agevolazioni e contributi

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in

materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalita’ ed i

criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attivita’

editoriali delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137.

Titolo II

Accesso alla giustizia (1)

(1) Rubrica così modificata dall’articolo 2, comma 449, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 139.

Legittimazione ad agire

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’art. 137 sono legittimate ad

agire, ai sensi dell’art. 140, (1) a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a

quanto disposto dall’art. 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli

interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonchè dalle

seguenti disposizioni legislative:

a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della

radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (2) e legge 30 aprile 1998, n. 122,

concernenti l’esercizio delle attività televisive;

b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997,

n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai

servizi nel mercato interno.(3)

2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell’Unione

europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a propone azioni inibitorie a tutela degli interessi

collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai

sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all’art. 140, nei confronti di atti o comportamenti

lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

(1) Le parole: “ai sensi dell’articolo 140” sono state inserite dall’art. 16, comma 1, del D.L.vo 23 ottobre

2007, n. 221.

(2) Le parole: “e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di

cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177” sono state inserite dall’art. 16, comma 1, del D.L.vo 23

ottobre 2007, n. 221.

(3) Lettera aggiunta dall’art. 85, comma 5-bis, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come inserito dall’art. 20,

comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 147.

Art. 140. (1)

Procedura

1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti (1) ad agire a tutela degli interessi

collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure

locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti

delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonchè i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare,

prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge

29 dicembre 1993, n. 580, nonchè agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione

delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita

entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di

composizione extragiudiziale adito, è depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo

nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo

dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni

dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei

consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia

stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2

senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche

nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia

del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per

l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in

caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni

inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli

obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con

procedimento in camera di consiglio affinchè, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle

dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di

apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per

finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-

bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei

procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei

consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dall’articolo 37 in materia di clausole

vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.11. Resta ferma

la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 133,

comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo. (2)

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

di

cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

(1) Le parole: “nei casi ivi previste” sono state inserite dal D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221. (2) Comma

sostituito dall’art. 3, comma 17-bis dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 1,

comma 3, lett. a), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 140 bis (1)

Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi

collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal

fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa,

può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle

restituzioni.(4)

2. L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del

danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’azione tutela:(5)

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa

impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342

del codice civile;(2)

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del

relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;(6)

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche

commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.(7) 3. I consumatori e utenti che intendono

avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore

anche tramite posta elettronica certificata e fax. L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o

risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto di

adesione, contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto

valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel

termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del

codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente,

dal deposito dell’atto di adesione.(8)

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede

l’impresa, ma per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-

Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è

competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il

tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso il

tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può

sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a

un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata

inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando

il giudice non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il

proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.(3)

7. L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine

perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte

d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il

reclamo dell’ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di

procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna

pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicità è

condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i

soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione

della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria.

Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne

cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. E’ escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale determina altresì il corso della procedura

assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa

o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a

evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della

pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione

probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi

dell’articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o

stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice

assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla

liquidazione del danno. Il processo verbale dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce

titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l’accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno

una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un’azione di classe

proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto

riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi

eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I

pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento,

anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.(9)

13. La corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile, tiene

altresì conto dell’entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché

delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque

disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore

sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fà stato anche nei confronti degli aderenti. E’ fatta salva l’azione

individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di

classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione

assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se

pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione

della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione

davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi

hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o

di chiusura anticipata del processo.

(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 446, L. 24 dicembre 2007, n. 244e modificato dall’articolo 49, L.

23 luglio 2009, n. 99, tale disposizione si applica agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in

vigore della predetta legge.

Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della L.

24 dicembre 2007, n. 244 , avvenuta il 1 gennaio 2008.

(2) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n.

27. (3) Comma così

modificato dall’art. 6, comma 1, lett. g), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24

marzo 2012, n. 27.

(4) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(5) Alinea così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(6) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(7) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(8) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. f), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(9) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. h), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 141. (1)

Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione

extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non

regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell’elenco degli organi di composizione

extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della

raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli

organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della

raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli

organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di

consumo. (1) Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla

Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti

connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C

155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle

controversie in materia di consumo.

3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma

2 quelli costituiti ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad

organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente

qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

(1) Comma così sostituito dall’art. 18, comma 1, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221.

Parte VI

Disposizioni finali

Art. 142.

Modifiche al codice civile

1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti

dal seguente:

«Art. 1469-bis

Contratti del consumatore

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice

del consumo o da altre disposizioni piu’ favorevoli per il consumatore.».

Art. 143.

Irrinunciabilita’ dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con

le disposizioni del codice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al

consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.

Art. 144.

Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato

mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso

contenute.

Art.144-bis.

Cooperazione tra le autorità per la tutela dei consumatori (1)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e

di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere

le funzioni di autorità competente ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori

materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità

competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in

materia di:

a) servizi turistici di cui alla parte III, titolo IV, capo II; (2)

b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I; (2)

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I; (2)

g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II; (2)

h) contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III,

titolo IV, capo I (3).

2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n.

2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi

collettivi dei consumatori in ambito nazionale

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi

delle camere di commercio, industria, artigianato agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che

agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui

redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai

poteri di cui all’articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo

137.

4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all’articolo 17 del

presente codice e le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico per lo

svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.

5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché relativamente all’applicazione delle

sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,

lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contradditorio, la piena cognizione

degli atti e la verbalizzazione.

6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, sena giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le

informazioni richieste, nell’ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico,

riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti

documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.

7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai

soggetti interessati, per porre fine infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui

all’articolo 27, comma 12.

8. Ai sensi degli articoli3, lettera c), e 4 del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche

commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e

2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del

mercato. Per i profili sanzionatori, nell’ambio delle proprie competenze, l’Autorità garante della

concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell’articolo 27.

9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l’ufficio unico di collegamento responsabile

dell’applicazione del citato regolamento (CE) n. 2066/2004.

(1) Articolo inserito dall’art. 19 della L. 6 febbraio 2007, n. 13 e così sostituito dall’art 22, comma 1, lett. b)

della L. 7 luglio 2009, n. 88

(2) Per la soppressione della presente lettera vedi l’art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

(3) Per la modifica della presente lettera vedi l’art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a decorrere

dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014.

Art. 145.

Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano

nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del

consumatore.

Art. 146.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, cosi’ come modificato dal decreto

legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita’

per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi’ come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme

per l’informazione del consumatore;

c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di

contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio

2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e

comparativa;

e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, cosi’ come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante

attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti

«tutto compreso»;

f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, cosi’ come

modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e

dall’articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi

derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2001, sono fatte salve le

disposizioni di cui all’articolo 7, con riferimento alle attivita’ promozionali del Consiglio nazionale dei

consumatori e degli utenti di cui all’articolo 136 e alle agevolazioni di cui all’articolo 138;

g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente

la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a

tempo parziale di beni immobili;

h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla

protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la

direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la

direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa;

m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla

protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a

provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla

sicurezza generale dei prodotti;

p) il comma 7 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina

relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

q) il comma 9 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina

relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

r) commi 4 e 5 dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e

1519-nonies del codice civile;

t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.

74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva

79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei

consumatori;

b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente

l’indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente

l’indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla

sicurezza generale dei prodotti.

Allegato I (1) (2)

[Servizi finanziari di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a):

servizi d’investimento;

operazioni di assicurazione e di riassicurazione;

servizi bancari;

operazioni riguardanti fondi di pensione;

servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.

Tali servizi comprendono in particolare:

i servizi di investimento di cui all’allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di societa’ di investimenti

collettivi;

i servizi che rientrano nelle attivita’ che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l’allegato

della seconda direttiva 89/646/CEE;

le operazioni che rientrano nelle attivita’ di assicurazione e riassicurazione di cui:

all’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;

all’allegato della direttiva 79/267/CEE;

alla direttiva 64/225/CEE;

alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.]

(1) Allegato abrogato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

(2) Per il nuovo inserimento del presente allegato vedi l’art. 1, comma 2,D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a

decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

21/2014.

Allegato II

(previsto dall’articolo 107, comma 3)

(riproduce l’allegato II della direttiva 2001/95/CE)

PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE

1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell’articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano

un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall’applicazione del RAPEX.

2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio

grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l’individuazione di rischi gravi.

3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell’articolo 12 forniscono tutte le precisazioni

disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e

almeno:

a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;

b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di

qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l’importanza del rischio;

c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;

d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi

destinatari.

Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli

strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.

Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e’ intesa a limitare la commercializzazione o l’uso

di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una

sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti

conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del

provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonche’ la valutazione del rischio effettuata in

conformita’ dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all’articolo 10,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze

esistenti o all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel

caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle

informazioni richieste a tale riguardo.

4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtu’ dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo

comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la

Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale

informazione.

5. La Commissione verifica, nel piu’ breve tempo possibile, la conformita’ con le disposizioni della direttiva

delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la

sicurezza del prodotto, puo’ svolgere un’indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli

Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.

6. Ricevuta una notifica a norma dell’articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la

Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:

a) se il prodotto e’ stato immesso sul mercato nel loro territorio;

b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione

della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o

qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l’assenza di

provvedimento o di seguito;

c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di

prove o analisi.

Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata e’ limitata al

territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio

territorio.

7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle

misure o azioni in questione.

8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri

vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo

15, paragrafo 3.

9. La Commissione puo’ informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi

gravi, importati nella Comunita’ e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.

10. La responsabilita’ delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.

11. La Commissione assicura l’opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a

classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalita’ saranno stabilite dalle linee

guida di cui al punto 8.

Allegato II-bis

(di cui all’articolo 71, comma 1, e all’articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) (1)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del

contratto:

Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed

eventualmente la sua durata:

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l’alloggio e i servizi/le

strutture saranno completati/disponibili:

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l’acquisizione del diritto o dei diritti:

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli

importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità, acqua,

manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell’importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:

Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):

Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:

È possibile aderire ad un sistema di scambio?

In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:

Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:

L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di

calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante

ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del

consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,

l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e

comprende non solo il pagamento a favore dell’operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da

quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie

possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o

domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad

esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) Informazioni in merito ai diritti acquisiti

Condizioni poste a disciplina dell’esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro

o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state

rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate, qualora il

contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni

sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi.

2) Informazioni sui beni

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della

sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e

della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la

descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,

servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso

e relative condizioni,

eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative

condizioni.

3) Norme aggiuntive riguardanti gli alloggi in costruzione (ove applicabile)

Stato di completamento dell’alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua

e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,

termine di completamento dell’alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità,

acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi

struttura cui il consumatore avrà accesso,

numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell’autorità o delle autorità competenti,

garanzia quanto al completamento dell’alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora

l’alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie.

4) Informazioni sui costi

Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietà; di come tali costi

saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo

dell’ammontare delle spese relative all’occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e

tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni), eventuali

informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene.

5) Informazioni sulla risoluzione del contratto

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale

risoluzione,

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del

consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

6) Informazioni supplementari

Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e

l’amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e

partecipare alle decisioni in materia,

informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali,

informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema,

indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l’operatore per quanto

riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all’aumento dei costi e al trattamento

di richieste e reclami,

eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:

(1) Allegato così inserito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Allegato II-ter

(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera b), e all’articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) (1)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del

contratto.

Breve descrizione del prodotto.

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed

eventualmente la durata del regime instaurato.

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l’acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi

ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere

accesso all’alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato.

Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del

contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate.

Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il

valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell’inflazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli

importi (ad esempio quote annuali di affiliazione).

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli

scontati).

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso

nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte).

L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali.

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di

calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante

ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del

consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,

l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e

comprende non solo il pagamento a favore dell’operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all’operatore

entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.

Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da

quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie

possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o

domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad

esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) Informazioni sui diritti acquisiti

Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di

esempi di offerte recenti, informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei diritti,

quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all’ordine di arrivo o i termini previsti per

promozioni particolari e sconti speciali.

2) Informazioni sulla risoluzione del contratto

Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale

risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi

responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

3) Informazioni supplementari

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l’operatore

per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale

possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:

(1) Allegato così inserito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Allegato-II quater

(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c), e all’articolo 73, commi 3, lettera b) e 4) (1)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del

contratto:

Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione):

Durata del contratto:

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l’acquisto dei servizi:

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli

importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicità):

L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di

calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante

ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in

cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il

divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l’accantonamento di

denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il

pagamento a favore dell’operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da

quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie

possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o

domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad

esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del

consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa,

indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l’operatore

per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale

possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

(1) Allegato così inserito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Allegato II-quinquies

(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera d), e all’articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) (1)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del

contratto:

Breve descrizione del prodotto:

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed

eventualmente la durata del regime instaurato:

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione:

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli

importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore:

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli

importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali

spese aggiuntive):

L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di

calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante

ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto

congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico

periodo di recesso.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del

consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,

l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e

comprende non solo il pagamento a favore dell’operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da

quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie

possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o

domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad

esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) Informazioni sui diritti acquisiti

Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di scambio; indicazione del

valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità

concrete di scambio,

indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese

eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a

motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché

indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di

scambio.

2) Informazioni sui beni

Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso

dai beni immobili, descrizione appropriata dell’alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore

può ottenere informazioni supplementari.

3) Informazioni sui costi

Informazioni sull’obbligo dell’operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo

scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo

scambio.

4) Informazioni sulla risoluzione del contratto

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale

risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi

responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

5) Informazioni supplementari

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l’operatore

per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,

eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:

(1) Allegato così inserito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Allegato II-sexies

(di cui all’articolo 72, comma 6, e all’articolo 74, comma 2) (1)

FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di

calendario.

Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal… (da compilare a cura dell’operatore prima di trasmettere il

formulario al consumatore).

Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta

che il consumatore l’abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.

Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una

volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di

calendario.

Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all’operatore usando

il nome e l’indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o

messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato

a farlo.

Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.

Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del

consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.

Divieto di acconti

Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del

consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie,

l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.

Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell’operatore, ma anche di terzi.

Notifica di recesso

A (nome e indirizzo dell’operatore) (*):

Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto

Data di conclusione del contratto (*):

Nome del consumatore/dei consumatori (***):

Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***):

Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su carta) (***):

Data (***):

Conferma della ricezione delle informazioni:

Firma del consumatore:

(*) Da compilare a cura dell’operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore

(**) Cancellare la dicitura inutile

(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente

formulario per recedere dal contratto

(1) Allegato così inserito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 6 settembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro delle attivita’ produttive

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze

Storace, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli