Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
(GU n. 235 del 8-10-2005- Suppl. Ordinario n.162)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 153 del Trattato della Comunita’ europea;
Visto l’articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con
riferimento ai principi di unita’, continuita’ e completezza dell’ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori
di sussidiarieta’ orizzontale e verticale;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualita’ della regolazione,
riassetto normativo e semplificazione – legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l’articolo 7 che
delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto
dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati;
Visto l’articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, nonche’ l’articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva
85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di responsabilita’ per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione
della direttiva 1999/34/CE; (1)
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l’informazione del consumatore, e successive
modificazioni, nonche’ il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia
di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia
di pubblicita’ ingannevole;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l’articolo 25, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE
concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica
la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica
la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla
protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici
transfrontalieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle
vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori, nonche’ il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 gennaio
1999, n. 20, recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa
alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
generale del 20 dicembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9
marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;
Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute;
(1) Capoverso così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Emana
il seguente decreto legislativo:
Codice del consumo
(D.Lgs. 206/2005)
Parte I
Disposizioni generali
Titolo I
Disposizioni generali e finalità
Art. 1.
Finalita’ ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformita’ ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita’
europee, nel trattato dell’Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all’articolo
153 del Trattato istitutivo della Comunita’ economica europea, nonche’ nei trattati internazionali, il
presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di’ acquisto e consumo, al fine di
assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
Art. 2.
Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
e’ promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le
iniziative rivolte a perseguire tali finalita’, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei
consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita’ dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita’;
c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta’; (1)
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equita’ nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e
gli utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita’ e di efficienza.
(1) Lettera inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, (1) si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale (2) o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale (3) o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’art. 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 2-
bis (4) il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonchè l’importatore del
bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si
presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’art. 18, comma 1, lettera c), e (5) nell’art. 115, comma 1,
qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile,
in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui
destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai
prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima
dell’utilizzazione, purchè il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei
consumatori.
(1) Le parole: “ove non diversamente previsto” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, del D.L.vo 23
ottobre 2007, n. 221
(2) Le parole: “commerciale, artigianale” sono state inserite dall’art. 3, comma 2, del D.L.vo 23 ottobre
2007, n. 221
(3) Le parole: “commerciale, artigianale” sono state inserite dall’art. 3, comma 3, del D.L.vo 23 ottobre
2007, n. 221
(4) Le parole: “articolo 115, comma 1” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 4, del D.L.vo 23 ottobre
2007, n. 221
(5) Le parole: “nell’articolo 18, comma 1, lettera c) ,e” sono state inserite dall’art. 3, comma 5, del D.L.vo 23
ottobre 2007, n. 221
Parte II
Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità (1)
(1) Rubrica così modificata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
Titolo I
Educazione del consumatore
Art. 4.
Educazione del consumatore
1. L’educazione dei consumatori e degli utenti e’ orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e
interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonche’ la
rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attivita’ destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno
finalita’ promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente
percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le
categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
Titolo II
Informazioni ai consumatori
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 5.
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per
consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualita’ dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli
obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di
comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita’
di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del
consumatore.
Capo II
Indicazione dei prodotti
Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito
nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o
all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita’ o le
caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza
del prodotto.
Art. 7.
Modalita’ di indicazione
1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel
momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f),
dell’articolo 6 possono essere riportate, anziche’ sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra
documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Art. 8.
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in
direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del
presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
Art. 9.
Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in piu’ lingue, le medesime sono apposte
anche in lingua italiana e con caratteri di visibilita’ e leggibilita’ non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
Art. 10.
Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie
e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurare,
per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del
diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita’ di presentazione per le quali non e’
obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di
attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sara’ consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti
nelle indicazioni di cui all’articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.
Art. 11.
Divieti di commercializzazione
1. E’ vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non
riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto
attiene alle responsabilita’ del produttore, ai contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una
sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione e’ determinata, in ogni singolo
caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita’ poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono d’ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e’ presentato all’ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia in cui vi e’ la residenza o la sede legale del professionista.
Capo III
Particolari modalita’ di informazione
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unita’ di misura
Art. 13.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unita’ di prodotto o per una determinata quantita’ del
prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unita’ di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una
quantita’ di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto
o per una singola unita’ di quantita’ diversa, se essa e’ impiegata generalmente e abitualmente per la
commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione
preliminare ed e’ misurato alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo’ essere frazionato senza subire una modifica della
sua natura o delle sue proprieta’;
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l’unita’ di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed
alle collettivita’, costituita da un prodotto e dall’imballaggio in cui e’ stato immesso prima di essere posto in
vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non
possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
Art. 14.
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti
dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni
vigenti, l’indicazione del prezzo per unita’ di misura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16.
2. Il prezzo per unita’ di misura non deve essere indicato quando e’ identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi e’ indicato soltanto il prezzo per unita’ di misura.
4. La pubblicita’ in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per unita’ di misura
quando e’ indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e
bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta;
c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato.
Art. 15.
Modalita’ di indicazione del prezzo per unita’ di misura
1. Il prezzo per unita’ di misura si riferisce ad una quantita’ dichiarata conformemente alle disposizioni in
vigore.
2. Per le modalita’ di indicazione del prezzo per unita’ di misura si applica quanto stabilito dall’articolo 14
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il
prezzo per unita’ di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. E’ ammessa l’indicazione del prezzo per unita’ di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unita’ di
misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette
quantita’.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti
automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai
consumatori. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al
consumo.
Art. 16.
Esenzioni
1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unita’ di misura i prodotti per i quali tale
indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare
luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita’ alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto
1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci,
possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantita’ netta secondo
quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni,
concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu’ elementi separati, contenuti in un
unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attivita’ produttive, con proprio decreto, puo’ aggiornare l’elenco delle esenzioni di cui al
comma 1, nonche’ indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si
applicano le predette esenzioni.
Art. 17.
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita’ di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal
presente capo e’ soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, da irrogare con le modalita’ ivi previste.
Titolo III
Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali (1)
(1) Rubrica così modificata dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Capo I (1)
Disposizioni generali
(1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
Art. 18.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo,
agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente
titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque
agisce in nome o per conto di un professionista;
c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di seguito denominate: “pratiche commerciali”):
qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla
promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
d-bis) “microimprese”: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano
un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e
realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003. (2)
e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica
commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione
consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso;
f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti
che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più
settori imprenditoriali specifici;
g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti,
responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del
codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che
ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi
generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;
i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto
in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da
consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per
esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da
limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;
m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o
meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se
tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale
decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla;
n) “professione regolamentata”: attività professionale, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali
e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base
a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche
professionali.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, del d. l. 2 agosto 2007, n. 146
(2) Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24
marzo 2012, n. 27.
Art. 19.
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in
essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche
commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di
pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo
2 agosto 2007, n. 145. (1)
2. Il presente titolo non pregiudica:
a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla
formazione, validita’ od efficacia del contratto;
b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei
prodotti;
c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;
d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i
codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire
livelli elevati di correttezza professionale.
3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle
relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali
scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.
4. Il presente titolo non e’ applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli
articoli in metalli preziosi.
(1) Comma così modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
Capo II (1)
Pratiche commerciali scorrette
(1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
Art. 20.
Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale e’ scorretta se e’ contraria alla diligenza professionale, ed e’ falsa o idonea a
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore
medio che essa raggiunge o al quale e’ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica
commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu’ ampi di consumatori, sono idonee a falsare in
misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente
individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro
infermita’ mentale o fisica, della loro eta’ o ingenuita’, in un modo che il professionista poteva
ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. E’ fatta salva la
pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non
sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e
aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
Sezione I
Pratiche commerciali ingannevoli
Art. 21.
Azioni ingannevoli
1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o,
seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e’ idonea
ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu’ dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo
induce o e’ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso:
a) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita’, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la
composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo
e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneita’ allo scopo, gli usi, la quantita’, la
descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati
e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di
vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette
del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita’ di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identita’, il patrimonio, le
capacita’, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta’ industriale,
commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del
presente Codice.
2. E’ altresi’ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto
di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e’ idonea ad indurre il consumatore medio ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita’ di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i
marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita’
comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il
medesimo si e’ impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista
indichi in una pratica commerciale che e’ vincolato dal codice.
3. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo
la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
3-bis. E’ considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un
intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla
sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero
all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario. (1)
4. E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere
bambini ed adolescenti, puo’, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
4-bis. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi. (2)
(1) Comma inserito dall’art. 36-bis, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 28, comma 3, D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
(2) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 5-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 22.
Omissioni ingannevoli
1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte
le caratteristiche e circostanze del caso, nonche’ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette
informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione
consapevole di natura commerciale e induce o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e’ altresi’ considerata un’omissione ingannevole quando un professionista
occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui
al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della
pratica stessa qualora questi non risultino gia’ evidente dal contesto nonche’ quando, nell’uno o nell’altro
caso, cio’ induce o e’ idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di
spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette
restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai
consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni
seguenti, qualora non risultino gia’ evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto
stesso;
b) l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa
informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista per conto del quale egli
agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilita’ di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita’ di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente
essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalita’ di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi
dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali
che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto
comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita’ o la commercializzazione del
prodotto.
Art. 22-bis.
Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime (1)
1. E’ considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che
operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla
compagna marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque
destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che
includa tutte queste voci.
(1) Articolo inserito dall’art. 2 della L. 23 luglio 2009, n. 99
Art. 23.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di
condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita’ o un marchio equivalente senza aver ottenuto la
necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o
di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto
sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate
le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta;
e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi
che il professionista puo’ avere per ritenere che non sara’ in grado di fornire o di far fornire da un altro
professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantita’ ragionevoli
in rapporto al prodotto, all’entita’ della pubblicita’ fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per
l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione
dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto.
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara’ disponibile solo per un periodo molto limitato o
che sara’ disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da
ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilita’ o del tempo sufficiente per
prendere una decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato
prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il
professionista e’ stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che
questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto e’
lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta
dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare
contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale
promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che cio’ emerga dai contenuti o da immagini o
suoni chiaramente individuabili per il consumatore;
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la
sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare
deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e’
fabbricato dallo stesso produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore
fornisce un contributo in cambio della possibilita’ di ricevere un corrispettivo derivante principalmente
dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e’ in procinto di cessare l’attivita’ o traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita’ di curare malattie, disfunzioni o
malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilita’ di ottenere il prodotto
allo scopo d’indurre il consumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i
premi descritti o un equivalente ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un
supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e
ritirare o farsi recapitare il prodotto;
z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere,
contrariamente al vero, al consumatore di aver gia’ ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della
sua attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero,
come consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano
disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e’ venduto il prodotto.
Sezione II
Pratiche commerciali aggressive
Art. 24.
Pratiche commerciali aggressive
1. E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o
indebito condizionamento, limita o e’ idonea a limitare considerevolmente la liberta’ di scelta o di
comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e’ idonea ad
indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Art. 25.
Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione,
compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti
elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di
gravita’ tale da alterare la capacita’ di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione
relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un
consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di
cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o
infondata.
Art. 26.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del
contratto;
b) effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la
sua residenza o a non ritornarvi, fuorche’ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge
nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o
mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorche’ nelle circostanze e nella misura in cui siano
giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo
58 e l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtu’ di una
polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati
pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa
corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali;
e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere
in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinche’ acquistino o convincano i genitori
o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista
ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2,
secondo periodo; (1)
g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo
il lavoro o la sussistenza del professionista;
h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia gia’ vinto, vincera’ o potra’ vincere
compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun
premio ne’ vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita
equivalente e’ subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.
(1) Per la modifica della presente lettera vedi l’art. 1, comma 3, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a decorrere
dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014.
Capo III (1)
Applicazione
(1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
Art. 27.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata “Autorita’”, esercita le
attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorita’ competente per l’applicazione del
regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla
cooperazione tra le autorita’ nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i
consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei
confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo
restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di
regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri
poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale
scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali
della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. (1)
2. L’Autorita’, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la
continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorita’ si avvale
dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle
infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorita’ puo’ avvalersi
della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore
aggiunto e dell’imposta sui redditi.
L’intervento dell’Autorita’ e’ indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel
territorio dello Stato membro in cui e’ stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
3. L’Autorita’ puo’ disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche
commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura
dell’istruttoria al professionista e, se il committente non e’ conosciuto, puo’ richiedere al proprietario del
mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.
L’Autorita’ puo’, altresi’, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i
documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorita’ ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non
siano veritiere, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00
euro.
5. L’Autorita’ puo’ disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla
pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale
prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni
caso, al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente
prevedere l’impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell’articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e’ stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana
ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorita’, prima di provvedere,
richiede il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita’ della pratica commerciale, l’Autorita’ puo’
ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la
diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita’. L’Autorita’ puo’
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In
tali ipotesi, l’Autorita’, valutata l’idoneita’ di tali impegni, puo’ renderli obbligatori per il professionista e
definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.
8. L’Autorita’, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a
conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia gia’ iniziata. Con il medesimo
provvedimento puo’ essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera,
anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche
commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e
della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e
4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro. (2)
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l’Autorita’,
nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga
conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.
11. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di
cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore
a trenta giorni.(3)
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorita’ sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e
29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell’Autorita’.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche
alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi
abbiano interesse, e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il
predetto provvedimento.
15. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a
norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonche’, per quanto concerne la pubblicita’ comparativa, in
materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche’ delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.”
(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, lett. c), D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.
Art. 27-bis (1)
Codici di condotta
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o
piu’ pratiche commerciali o ad uno o piu’ settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che
definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione
del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta e’ redatto in lingua italiana e inglese ed e’ reso accessibile dal soggetto o organismo
responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e
salvaguardata la dignita’ umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei
rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli
aderenti.
5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il professionista deve
preventivamente informare i consumatori.
(1) Articolo inserito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
Art. 27-ter (1)
Autodisciplina
1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la
procedura di cui all’articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il
soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico
settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della
pratica commerciale scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l’esito della procedura, non pregiudica
il diritto del consumatore di adire l’Autorita’, ai sensi dell’articolo 27, o il giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi
dall’adire l’Autorita’ fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento innanzi all’Autorita’, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in
attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorita’, valutate tutte le circostanze, puo’
disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
(1) Articolo inserito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
Art. 27-quater (1)
Oneri di informazione
1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e
professionali di cui all’articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le
decisioni adottate ai sensi del presente titolo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera’ affinche’ sul proprio sito siano disponibili:
a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di
controversie, nonche’ sui codici di condotta adottati ai sensi dell’articolo 27-bis;
b) gli estremi delle autorita’, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori
informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli
organi di composizione extragiudiziale.
(1) Articolo inserito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
TITOLO IV
PARTICOLARI MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (1)
(1) Titolazione così modificata dal D.L.vo 2 agosto 2007, n. 146
CAPO I
RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE IN MATERIA DI TELEVENDITE (1)
(1) Titolazione così modificata dal D.L.vo 2 agosto 2007, n. 146.
Sezione I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di tele vendite
Art. 28.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione (1) si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in
materia di pubblicita’ radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le
medesime disposizioni si applicano altresi’ agli spot di televendita.
(1) Parola così modificata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
Art. 29.
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulita’ o della
paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilita’
dei consumatori per indecenza, volgarita’ o ripugnanza.
Art. 30.
Divieti
1. E’ vietata la televendita che offenda la dignita’ umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o
nazionalita’, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o
la sicurezza o la protezione dell’ambiente. E’ vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di
tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli
utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita’ o esagerazioni, in particolare per cio’ che
riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le
modalita’ della fornitura, gli eventuali premi, l’identita’ delle persone rappresentate.
Art. 31.
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di
prodotti e di servizi.
La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri
a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la
credulita’;
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
Art. 32.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i
contratti a distanza, cosi’ come disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall’articolo 50
all’articolo 61, del codice, nonche’ le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicita’, alle televendite
sono applicabili altresi’ le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Parte III
Il rapporto di consumo
Titolo I
Dei contratti del consumatore in generale
Art. 33.
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che,
malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno (1) alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte
in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l’opportunita’ da parte del consumatore della compensazione di un debito nei
confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del
professionista e’ subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta’;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo
non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal
professionista il doppio della somma corrisposta se e’ quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a
recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una
somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo
manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta’ di recedere dal contratto,
nonche’ consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a
titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal
contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole
preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la
disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita’ di
conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le
caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto
stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della
prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa
recedere se il prezzo finale e’ eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformita’ del bene venduto o del servizio prestato a
quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del
contratto;
q) limitare la responsabilita’ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in
suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari
formalita’;
r) limitare o escludere l’opponibilita’ dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso
di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta’ di opporre eccezioni, deroghe alla
competenza dell’autorita’ giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere
della prova, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita’ diversa da quella di residenza o
domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione
sospensiva dipendente dalla mera volonta’ del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente
efficace del consumatore. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista
puo’, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al
consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un
congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puo’ modificare, senza
preavviso, sempreche’ vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di
interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente
convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari,
strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e’ collegato alle fluttuazioni di un corso e di un
indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche’ la
compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta
estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite
dalla legge, a condizione che le modalita’ di variazione siano espressamente descritte.
(1) Parola così sostituita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Art. 34.
Accertamento della vessatorieta’ delle clausole
1. La vessatorieta’ di una clausola e’ valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del
contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre
clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del
contratto, ne’ all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche’ tali elementi siano individuati
in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di
disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti
tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in
maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le
clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati
oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Art. 35.
Forma e interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto,
tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione piu’ favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.
Art. 36.
Nullita’ di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane
valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso
di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita’ di
conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullita’ opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza
della declaratoria di nullita’ delle clausole dichiarate abusive.
5. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un
Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente
capo, laddove il contratto presenti un collegamento piu’ stretto con il territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea.
Art. 37.
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei
professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il
professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni
generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia
accertata l’abusivita’ ai sensi del presente capo.
2. L’inibitoria puo’ essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice puo’ ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu’ giornali, di cui uno almeno a
diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei
consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.
Art. 37-bis
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie (1)
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a
livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui
ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e
consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione
di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di
inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante
pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che
adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione
all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell’operatore. In caso di
inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l’Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alla
vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le
modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L’Autorità si pronuncia sull’interpello entro il termine
di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte,
incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere
successivamente valutate dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la
responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorità, adottati in applicazione del presente
articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla
validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il
contraddittorio e l’accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso
regolamento l’Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso
l’apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell’esercizio delle
competenze di cui al presente articolo, l’Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei
settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro
unioni.
6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già
disponibili a legislazione vigente.
(1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L.
24 marzo 2012, n. 27.
Art. 38.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente (1) codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il
professionista si applicano le disposizioni del codice civile.
(1) Parola inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Titolo II
Esercizio dell’attività commerciale
Capo I
Disposizioni generali
Art. 39.
Regole nelle attività commerciali
1. Le attivita’ commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealta’,
valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.
Capo II
Promozione delle vendite
Sezione I
Credito al consumo
Art. 40.
Credito al consumo (1)
(…)
(1) Questo articolo che così recitava: “1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo,
con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un
esempio tipico.ӏ stato abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Art. 41.
Tasso annuo effettivo globale e pubblicità (1)
(…)
(1) Questo articolo che così recitava: “1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli
122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina
recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.” è stato abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Art. 42.
Inadempimento del fornitore (1)
(…)
(1) Questo articolo che così recitava: “1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il
consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il
finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore
l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al
quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.” è stato
abrogato dalD.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Art. 43.
Rinvio al testo unico bancario
Per la (1) disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo
n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per
l’applicazione delle relative sanzioni.
(1) La parola: “restante” è stata soppressa dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Titolo III
Modalità contrattuali
Art. 44.
Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa
rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Capo I
Particolari modalita’ di conclusione del contratto
Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Art. 45.
Campo di applicazione (1)
1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura
di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul
posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per
motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque
denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di
consultare senza la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti
che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per
le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se piu’ favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione
II.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 46.
Esclusioni (1)
1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni della presente sezione:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti
concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro
incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico
corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall’applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di
beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del
consumatore non supera l’importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese
accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro documento
illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente
sezione nel caso di piu’ contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entita’ del
corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 26 euro.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 47.
Informazione sul diritto di recesso (1)
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il
professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67.
L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l’indicazione dei termini, delle modalita’ e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso;
b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti
di societa’ o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonche’ l’indicazione del
soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente gia’ consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o
modalita’, l’informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b)
e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque
denominata, l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine,
separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli
altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della
data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al
momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi
prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente
leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al
consumatore, nonche’ gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il
professionista puo’ richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), l’informazione sul diritto di recesso deve essere
riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella
relativa nota d’ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni
concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento.
Nella nota d’ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, puo’
essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo
termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del
servizio per gli ulteriori elementi previsti nell’informazione.
6. Il professionista non potra’ accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza
inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potra’ presentali allo sconto prima di tale
termine.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 48.
Esclusione del recesso (1)
1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non puo’ essere esercitato nei
confronti delle prestazioni che siano state gia’ eseguite.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 49.
Norme applicabili (1)
1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Sezione II
Contratti a distanza
Art. 50.
Definizioni (1)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un
consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal
professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu’ tecniche di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita’
professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o piu’ tecniche di comunicazione a
distanza.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 51.
Campo di applicazione (2)
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente Codice; (1)
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della
locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.
(1) Parole così sostituite dal D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221
(2) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 52.
Informazioni per il consumatore (1)
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le
seguenti informazioni:
a) identita’ del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del
professionista;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalita’ del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di
esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2;
g) modalita’ e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e’ calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base;
i) durata della validita’ dell’offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad
esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere
fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza
impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta’ in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identita’ del professionista e lo scopo commerciale della
telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullita’ del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina
prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui
al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella
stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le
informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 53.
Conferma scritta delle informazioni (1)
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua
disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, prima od al
momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque
essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalita’ di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV
del presente capo, inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3;
b) l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo’ presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e’ effettuata
mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione
e siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve
poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 54.
Esecuzione del contratto (1)
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilita’,
anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1,
informa il consumatore, secondo le modalita’ di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle
somme eventualmente gia’ corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il
professionista non puo’ adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e
qualita’ equivalenti o superiori.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 55.
Esclusioni (1)
1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonchè gli articoli 52 e 53 ed il comma 1
dell’articolo 54 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero,
quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una
data determinata o in un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli
articoli 64 e seguenti nei casi:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza
del termine previsto dall’articolo 64, comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il
professionista non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non
possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 56.
Pagamento mediante carta (1)
1. Il consumatore puo’ effettuare il pagamento mediante carta ove cio’ sia previsto tra le modalita’ di
pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera e).
2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della
propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo
12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme
riaccreditate al consumatore.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 57. (1) (3)
Fornitura non richiesta
1. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In
ogni caso l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall’articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo
costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26. (2)
(1) Articolo così sostituito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
(2) Comma così sostituito dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
(3) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 58.
Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza (1)
1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 59.
Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi (1)
1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta
stipulazione del contratto stesso, nonche’ nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti
informatici e telematici, l’informazione sul diritto di recesso di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e g),
come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto
o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche
dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una
offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della
trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L’informazione sul diritto di recesso deve essere altresi’
fornita per iscritto, con le modalita’ previste dall’articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la
consegna della merce. Il termine per l’invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso
decorre, ai sensi dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 60.
Riferimenti (1)
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 61.
Rinvio (1)
1. Ai contratti a distanza si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 62.
Sanzioni (2)
1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo,
ovvero non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero
fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del
consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le
somme da questi eventualmente pagate, nonchè nei casi in cui abbia presentato all’incasso o allo sconto gli
effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all’articolo 64, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. (1)
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1
sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un
anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13
della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la
residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 58, al
Garante per la protezione dei dati personali.
(1) Le parole: “euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.” sono state così sostituite
dall’art. 44, comma 10, del D.D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, nella L. 27
febbraio 2009, n. 14
(2) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 63.
Foro competente (1)
1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale
inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Sezione IV
Diritto di recesso
Art. 64.
Esercizio del diritto di recesso (1)
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il
consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalita’ e senza specificarne il motivo, entro il termine di
dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione
scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
comunicazione puo’ essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta
elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata
all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di
ricevimento non e’, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo
di una specifica comunicazione e’ sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce
ricevuta.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 65.
Decorrenze (1)
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio
del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel
caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i
contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al
consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del
contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni,
qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o
illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi
di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cio’
avvenga dopo la conclusione del contratto purche’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli
obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora cio’ avvenga dopo la conclusione del contratto
purche’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati
fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a
distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per
l’esercizio del diritto di recesso e’, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal
giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una
informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie piu’ ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto
dal presente articolo.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 66.
Effetti del diritto di recesso (1)
1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all’articolo 64, le parti sono sciolte
dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in
cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui
all’articolo 67.
(1) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Art. 67.
Ulteriori obbligazioni delle parti (3)
1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a
disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti
dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni
lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si
intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
(1)
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale
integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. E’ comunque
sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed
eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo
sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente
sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le
somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in
ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora
vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del
termine precedentemente indicato.
5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non
siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E’ nulla qualsiasi clausola che
preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza
dell’esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia
interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da
terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto,
senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle
disposizioni di cui alla presente sezione. (2) E’ fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo
concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme
eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono
rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi
legali maturati.
(1) Il comma che così recitava: “1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le
modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere
inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del
termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o
allo spedizioniere.” è stato così sostituito dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Le parole: “conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo” sono state così sostituite dall’art.
22, comma 1, lett. a) della L. 7 luglio 2009, n. 88.
(3) Per la sostituzione del presente articolo vedi l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Sezione IV-bis (1)
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
(1) Sezione inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Art. 67-bis
Oggetto e campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari
ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione,
indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da
operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le
disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all’accordo iniziale. Se non vi e’ accordo
iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono
eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies,
67-novies e 67-decies si applicano solo quando e’ eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna
operazione della stessa natura e’ eseguita entro un periodo di un anno, l’operazione successiva e’
considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni
degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.
3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei
servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonche’ le
competenze delle autorita’ indipendenti di settore.
Art. 67-ter.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore
e un consumatore ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a);
b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di
assicurazione o di previdenza individuale;
c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell’ambito delle proprie
attivita’ commerciali o professionali, e’ il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a
distanza;
d) consumatore: qualunque soggetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del presente codice;
e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b),
del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le
parti;
f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui
personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle
informazioni memorizzate;
g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita’ commerciale o professionale consista
nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu’ tecniche di comunicazione a distanza;
h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un
fornitore ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi
dei consumatori;
i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero
essere danneggiati da un’infrazione.
Art. 67-quater.
Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza
1. Nella fase delletrattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o
da un’offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono
fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a
distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella
fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase
precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al
contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all’Unione europea, le informazioni di cui al comma
3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia
concluso.
Art. 67-quinquies.
Informazioni relative al fornitore
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l’identita’ del fornitore e la sua attivita’ principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore e’ stabilito e
qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l’identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e
l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante
esista; (1)
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identita’ del
professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche’ l’indirizzo geografico rilevante
nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore e’ iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di
commercio in cui il fornitore e’ iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per
identificarlo nel registro;
e) qualora l’attivita’ del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorita’ di
controllo.
(1) Lettera così sostituita dall’art. 5, comma 1, lett. a), L. 15 dicembre 2011, n. 217.
Art. 67-sexies.
Informazioni relative al servizio finanziario
1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovra’ corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi
tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e’ possibile
indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare
quest’ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e’ in rapporto con strumenti che implicano
particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo
dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i
risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non
fatturati da quest’ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
f) le modalita’ di pagamento e di esecuzione, nonche’ le caratteristiche essenziali delle condizioni di
sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica di
comunicazione a distanza, se addebitato;
h) l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione
degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.
Art. 67-septies.
Informazioni relative al contratto a distanza
1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67-duodecies e, se tale diritto
esiste, la durata e le modalita’ d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore
puo’ essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67-terdecies, comma 1, nonche’ alle conseguenze
derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi
finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di
mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente
stabilite dal contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l’altro il mezzo, inclusa in ogni
caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata la
comunicazione di recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il
consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al
presente articolo, nonche’ la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l’accordo del consumatore, si impegna
a comunicare per la durata del contratto a distanza.
Art. 67-octies.
Informazioni relative al ricorso
1. Le informazioni relative al ricorsoriguardano:
a) l’esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore
che e’ parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita’ che consentono al
Consumatore di avvalersene;
b) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.
Art. 67-novies.
Comunicazioni mediante telefonia vocale
1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
a) l’identita’ del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in
maniera inequivoca all’inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:
1) l’identita’ della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
3) il prezzo totale che il consumatore dovra’ corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese
tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e’ possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo
del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo;
4) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non
fatturati da quest’ultimo;
5) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67-duodecies e, se tale diritto
esiste, la durata e le modalita’ d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore
puo’ essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67-terdecies, comma 1.
2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la
natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai
sensi dell’articolo 67-undecies.
Art. 67-decies.
Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni
1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies sono
applicabili le disposizioni piu’ rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l’offerta del servizio
o del prodotto interessato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui
requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
della direttiva 2002/65/CE.
3. Le autorita’ di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare
comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di
rispettiva competenza.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche
mediante l’utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 67-undecies.
Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni
preliminari
1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonche’ le informazioni di cui agli
articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies, su supporto
cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima
che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta.
2. Il fornitore ottempera all’obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza,
se quest’ultimo e’ stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a
distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali ne’ le informazioni ai sensi del comma
1.
3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le
condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di
comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio’ non sia incompatibile con il contratto concluso o con la
natura del servizio finanziario prestato.
Art. 67-duodecies.
Diritto di recesso
1. Il consumatore dispone di un termine diquattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza
dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine e’ esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni
sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e
le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale puo’ essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il
termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore e’ comunicato che il contratto e’ stato
concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-
undecies, se tale data e’ successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L’efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e’ sospesa durante la decorrenza del termine
previsto per l’esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli
investimenti non sono stati gia’ avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il
fornitore non e’ in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad
esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si
regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari
(equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli
strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le
opzioni su valute e su tassi d’interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di
durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima
che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso; (1)
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico
ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all’articolo 67-undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le
istruzioni che gli sono state date ai sensi dell’articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione
scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi
dell’articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67,
comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario e’ aggiunto un altro
contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un
accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e’ risolto, senza alcuna penale, qualora il
consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalita’ fissate dal presente articolo.
(1) Lettera così modificata dall’art. 5, comma 1, lett. b), L. 15 dicembre 2011, n. 217.
Art. 67-ter decies.
Pagamento del servizio fornito prima del recesso
1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall’articolo 67-duodecies, comma 1, e’ tenuto a
pagare solo l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al
contratto a distanza. L’esecuzione del contratto puo’ iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei
contratti di assicurazione l’impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha
avuto effetto.
2. L’importo di cui al comma 1 non puo’:
a) eccedere un importo proporzionale all’importanza del servizio gia’ fornito in rapporto a tutte le
prestazioni previste dal contratto a distanza;
b) essere di entita’ tale da poter costituire una penale.
3. Il fornitore non puo’ esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non e’ in
grado di provare che il consumatore e’ stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformita’
all’articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli non puo’ tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha
dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di
cui all’articolo 67-duodecies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta giorni, tutti gli importi da
questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell’importo di cui al comma 1. Il
periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L’impresa di assicurazione
deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo
ha avuto effetto.(1)
5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o
importo che abbia ricevuto da quest’ultimo entro e non oltre trenta giorni dall’invio della comunicazione di
recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati
e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.(2)
6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprieta’ su
terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l’efficacia del recesso e’
subordinata alla restituzione di cui al comma 5.
(1) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), L. 15 dicembre 2011, n. 217.
(2) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. d), L. 15 dicembre 2011, n. 217.
Art. 67-quater decies.
Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza
1. Il consumatore puo’ effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di
Pagamento, ove cio’ sia previsto tra le modalita’ di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell’articolo
67-sexies, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento
riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al
prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da
parte del fornitore o di un terzo. L’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di
addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed
integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e’ in capo all’ente che
emette o fornisce lo strumento di pagamento, l’onere di provare che la transazione di pagamento e’ stata
autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non e’ stata alterata da guasto
tecnico o da altra carenza.
L’uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito di contratti a distanza, il fornitore
adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell’articolo 146 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo
riguardo, in particolare, alle esigenze di integrita’, di autenticita’ e di tracciabilita’ delle operazioni
medesime.
Art. 67-quinquies decies.
Servizi non richiesti
1. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In
ogni caso, l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall’articolo 67-septies-decies, ogni servizio non richiesto di cui al presente
articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
Art. 67-sexies decies.
Comunicazioni non richieste
1. L’utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il
previo consenso del consumatore:
a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
b) telefax.
2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una
comunicazione individuale, non sono autorizzate se non e’ stato ottenuto il consenso del consumatore
interessato.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.
3-bis. E’ fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i
trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico. (1)
(1) Comma aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011,
n. 106.
Art. 67-septies decies.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione,
ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
2. Nei casi di particolare gravita’ o di recidiva, nonche’ nell’ipotesi della violazione dell’articolo 67-novies
decies, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.
3. Le autorita’ di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e,
ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente
sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun
settore.
4. Il contratto e’ nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del
contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di
informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue
caratteristiche.
5. La nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto
ricevuto. Nei contratti di assicurazione l’impresa e’ tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve
adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono
ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati e agli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative. E’ fatto salvo il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei
danni.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 67-octies decies.
Irrinunciabilita’ dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione che
abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente
sezione. La nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.
Art. 67-novies decies.
Ricorso giurisdizionale o amministrativo
1. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre alle
competenti autorita’ di vigilanza, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi
collettivi dei consumatori, reclamo per l’accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.
2. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre
all’autorita’ giudiziaria l’azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente
sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell’articolo 140.
3. Le autorita’ di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare,
nell’esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati
la cessazione o vietano l’inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria,
assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita’ di vigilanza di
settore.
Art. 67-vicies.
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della
giustizia, sentite le autorita’ di vigilanza di settore, possono promuovere, nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, l’istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso
per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall’ordinamento
comunitario e da quello nazionale e che operano nell’ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari
(FIN NET).
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le
decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.
Art. 67-vicies semel.
Onere della prova
1. Sul fornitore grava l’onere della prova riguardante:
a) l’adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
c) l’esecuzione del contratto;
d) la responsabilita’ per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
2. Le clausole che hanno per effetto l’inversione o la modifica dell’onere della prova di cui al comma 1 si
presumono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera t).
Art. 67-vicies bis.
Misure transitorie
1. Le disposizioni della presente sezionesi applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro
Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi
corrispondenti a quelli in essa previsti.
Capo II
Commercio elettronico
Art. 68.
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della societa’ dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si
applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa’ dell’informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno.
Titolo IV
Disposizioni relative a singoli contratti
Capo I
Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio (1)
(1) Capo così sostituito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. Il testo previgente così prevedeva:
“Capo I
Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili
Art. 69.Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo
globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente,
un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un
periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di
trasferire il diritto oggetto del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell’ambito della sua attivita’ professionale, costituisce,
trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e’ equiparato
ai fini dell’applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la
promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o
per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.
Art. 70. Documento informativo
1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un
documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto
nello Stato in cui è situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali
occorre soddisfare;
b) l’identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l’identità ed il
domicilio del proprietario;
c) se l’immobile è determinato:
1) la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano
l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli
atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l’immobile non è ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con
destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la
loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione
dell’immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas,
elettricità, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti gia’
effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti,
e le relative condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avra’ accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative
condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonche’ in materia di
amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l’acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell’importo
delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di
calcolo dell’importo degli oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse
e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché
le eventuali spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi identificativi della
persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e
l’importo complessivo delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso è tenuto a
rimborsare;
informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in
caso di recesso;
l) le modalita’ per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che
attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di
comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni
immobili oggetto dell’offerta.
3. Il venditore non puo’ apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le
stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono
essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso.
Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il
documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro
in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest’ultima, nella lingua o in una delle lingue dello
Stato di cui la persona stessa è cittadina, purchè si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 71. Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e
tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di
quest’ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli é cittadino, purché si tratti di lingue
ufficiali dell’Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti
ulteriori elementi:
a) l’identita’ ed il domicilio dell’acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore puo’ esercitare il suo diritto di
godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese
diversi da quelli stabiliti nel contratto;
d) la possibilita’ o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del
contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal
venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui
é situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.
Art. 72. Obblighi specifici del venditore
1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità
commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il
documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
Art. 73. Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso senza
specificarne il motivo.
In tale caso l’acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese
sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si
tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d),
numero 1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all’articolo 71,
comma 2, lettera e), l’acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso
l’acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2,
l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni
lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l’acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la
comunicazione di cui al comma 3, l’acquirente puo’ esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al
comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi
dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza,
al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente e deve essere inviata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo
stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Art. 74. Divieto di acconti
1. E’ fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a
titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di
recesso di cui all’articolo 73.
Art. 75. Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione
1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli
disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.
Art. 76. Obbligo di fideiussione
1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato
inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a
prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando
l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva esclusione del
venditore.
Art. 77. Risoluzione del contratto di concessione di credito
1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi
ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di
diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai
sensi dell’articolo 73.
Art. 78. Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente ai diritti previsti dal
presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.
Art. 79. Competenza territoriale inderogabile
1. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile
è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 80. Diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana,
all’acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo,
allorquando l’immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione
europea.
Art. 81. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma
1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ da quindici
giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma
1.
3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione si applica l’articolo 62, comma
3.”
Art. 69.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) “contratto di multiproprietà”: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un
consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento
per più di un periodo di occupazione;
b) “contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine”: un contratto di durata superiore a un
anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere
sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
c) “contratto di rivendita”: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un
consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo
termine;
d) “contratto di scambio”: un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un
sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio
della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo
contratto di multiproprietà;
e) “operatore”: il “professionista”, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
f) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
g) “contratto accessorio”: un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un
contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti
dall’operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l’operatore;
h) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all’operatore di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per
un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate;
i) “codice di condotta”: un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori
che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più
settori d’attività specifici;
l) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori,
responsabile dell’elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell’osservanza del
codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le
vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di
qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.
Art. 70.
Pubblicità
1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o
un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una
promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e
la natura dell’evento. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore
in qualsiasi momento durante l’evento.
2. E’ fatto obbligo all’operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di
cui all’articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle.
3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti
come investimenti.
Art. 71.
Informazioni precontrattuali
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta, l’operatore
fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le
seguenti modalità:
a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II bis e le
informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario
informativo di cui all’allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II-quater e le
informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II-quinquies e le
informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall’operatore su carta o altro supporto
durevole facilmente accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato
dell’Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché
si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
Art. 72.
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella
lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell’Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di
cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo
all’operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello
Stato dell’Unione europea in cui è situato l’immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all’operatore che svolge la
propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo
contratto anche nella lingua italiana.
4. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto
e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti oppure qualora le
modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà
dell’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza.
Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro
supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
a) l’identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto l’operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali
concernenti l’esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all’articolo 73 e il divieto
di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all’articolo 76, le quali devono essere sottoscritte
separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato
nell’allegato II-sexies, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso in conformità dell’articolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all’atto della sua conclusione.
Art. 72-bis.
Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà
1. L’operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato
inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a
prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. L’operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’alloggio
oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione
dell’operatore.
Art. 73.
Diritto di recesso
1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza
specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di
lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;
b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla
data di cui alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il
formulario di recesso separato previsto all’articolo 72, comma 4, non è stato compilato dall’operatore e
consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le
informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati
da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
4. Se il formulario separato di recesso previsto all’articolo 72, comma 4, è stato compilato dall’operatore e
consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui
al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore
riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, incluso il formulario
informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta
o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di
recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di
multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il
periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.
Art. 74.
Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso
1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro
supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla
persona indicata nel contratto o, in mancanza, all’operatore.
2. All’uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all’allegato VII fornito dall’operatore
a norma dell’articolo 72, comma 4.
3. L’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine
all’obbligo delle parti di eseguire il contratto.
4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna
penalità, né è debitore del valore corrispondente all’eventuale servizio reso prima del recesso.
Art. 75.
Acconti
1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato
qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un
consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità
dell’articolo 73.
2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto,
prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento
esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo
prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.
Art. 76.
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine
1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo
scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia
conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono
ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di
indicizzazione previsti dalla legge. L’operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro
supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può
porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all’operatore entro quattordici giorni,
naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
Art. 77.
Risoluzione dei contratti accessori
1. L’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto
relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa
per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro
contratto accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente
coperto da un credito concesso al consumatore dall’operatore o da un terzo in base a un accordo fra il
terzo e l’operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore
eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di
lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.
Art. 78.
Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal
presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell’operatore.
2. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile
è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da
quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente capo.
4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere
privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:
a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell’Unione
europea;
b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l’operatore svolga attività
commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell’Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi
mezzo, verso l’Italia o uno Stato dell’Unione europea e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.
Art. 79.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo da parte degli operatori, i
consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente
Codice.
2. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
Art. 80.
Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
1. L’operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all’articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente
capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E’
fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste
dall’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Art. 81.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1
e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da 30 giorni a
sei mesi all’operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione, si applica l’articolo 62, comma
3. (1)
(1) Per la modifica del presente comma vedi l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a decorrere
dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014.
Art. 81-bis.
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da
altre norme dell’ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di
contratti.
Capo II
Servizi turistici (1)
(1) Questo capo è stato abrogato dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. Il testo previgente così disponeva:”
Art. 82. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 84, (1) venduti od
offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 83. (2)
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a
distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.
(1) Le parole: “articolo 83” sono state così sostituite dall’art. 10, comma 1, delD.L.vo 23 ottobre 2007, n.
221.
(2) Le parole: “articolo 84” sono state così sostituite dall’art. 10, comma 1, delD.L.vo 23 ottobre 2007, n.
221.
Art. 83. Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo
84 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
Art. 84.Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che
costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il
venditore agli obblighi del presente capo. (1)
(1) Le parole: “della presente sezione” sono state così sostituite dall’art. 11, comma 1, del D.L.vo 23 ottobre
2007, n. 221.
Art. 85.Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici é redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato
dall’organizzatore o venditore.
Art. 86. Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del
medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o
venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco
ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della
prenotazione, nonchè il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra
ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto
sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100 nonché dichiarazione che
il venditore o l’organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2
del citato articolo 100; (1)
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto
assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello,
l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonchè le principali caratteristiche, la conformità alla
regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di
accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata
adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il
consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta
esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle
condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.
(1) Le parole: “nonché dichiarazione che il venditore o l’organizzatore concorre ad alimentare il suddetto
fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100;” sono state aggiunte dall’art. 15, comma 1,
della L. 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 87. Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o
l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con
l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalita’ per l’effettuazione
del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le
seguenti informazioni:
a) orari, localita’ di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita’ e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero
di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di
rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con
questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal
consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1
devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul
prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni
vengono comunicate al consumatore.
Art. 88. Opuscolo informativo
1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche
principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in
materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche’ gli obblighi sanitari e le
relative formalita’ da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio
tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del
pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64
a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle
rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per
iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti,
mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
Art. 89. Cessione del contratto
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei
rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non
oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto
turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al
pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. Art. 90. Revisione del
prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo
quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in
conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono
essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non puo’ in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo
originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal
contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. Art. 91.
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo
di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza
pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere
effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il
risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo,
l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza
o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 92. Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico
viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha
diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo,
oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la
somma di danaro gia’ corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno
dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato
informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di
forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
Art. 93. Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al
risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto
adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non
imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il
danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Art. 94. Responsabilità per danni alla persona (1)
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che
disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti
dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con
legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.),
resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità
dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle
ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione
europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo
di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di
trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.
3. E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 14, comma 12 del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151.
Art. 95. Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli
1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal
danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto
dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles
il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13
della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile
1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice
civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della
partenza.
Art. 96. Esonero di responsabilità
1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la
mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del
consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento
del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
Art. 97.Diritto di surrogazione
1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di
quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.
Art. 98. Reclamo
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
nel luogo di partenza.
Art. 99. Assicurazione
1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il
consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. E’ fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
Art. 100. Fondo di garanzia
1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (1) un fondo nazionale di garanzia, per
consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo
versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle
polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 99, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così
come determinata ai sensi del comma 2.
3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. (2)
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e
delle finanze. (3) Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore
le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 luglio 1999,
n. 349. (4)
(1) Le parole: “il Ministero delle attività produttive” sono state così sostituite dall’art. 12, comma 1,
del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221.
(2) Comma inserito dall’ art. 15, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
(3) Le parole: “con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze” sono state così sostituite dall’art. 12, comma 2, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221.
(4) Periodo aggiunto dall’art. 112, comma 3, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221.”
Art. 82.
Ambito di applicazione (1)
(…)
(1) L’articolo è stato modificato dall’art. 10, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e successivamente abrogato dal
D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 83.
Definizioni (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 84.
Pacchetti turistici (1)
(…)
(1) L’articolo è stato così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e successivamente abrogato
dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 85.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 86.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici (1)
(…)
(1) L’articolo è stato così modificato dal comma 1 dell’art. 15, L. 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente
abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 87.
Informazione del consumatore (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 88.
Opuscolo informativo (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 89.
Cessione del contratto (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 90.
Revisione del prezzo (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 91.
Modifiche delle condizioni contrattuali (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 92.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 93.
Mancato o inesatto adempimento (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 94.
Responsabilità per danni alla persona (1)
(…)
(1) L’articolo è stato così sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 e successivamente abrogato
dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 95.
Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona (1)
(…)
(1) L’articolo è stato così rettificato con Comunicato 3 gennaio 2006 e successivamente abrogato dal D.lgs.
23 maggio 2011, n. 79.
Art. 96.
Esonero di responsabilità (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 97.
Diritto di surrogazione (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 98.
Reclamo (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 99.
Assicurazione (1)
(…)
(1) L’articolo è stato abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Art. 100.
Fondo di garanzia (1)
(…)
(1) L’articolo è stato modificato dall’art. 12, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e dal comma 2 dell’art. 15, L. 18
giugno 2009, n. 69 e successivamente abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Titolo V
Erogazione di servizi pubblici
Capo I
Servizi pubblici
Art. 101.
Norma di rinvio
1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi
pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente
in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita’ predeterminati e adeguatamente
resi pubblici.
3. Agli utenti e’ garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione
e di valutazione degli standard di qualita’ previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso
specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.
Parte IV
Sicurezza e qualità
Titolo I
Sicurezza dei prodotti
Art. 102.
Finalita’ e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano
sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all’articolo 103, comma 1, lettera
a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente,
disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni
del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a
tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l’articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e
105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali
articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n.
178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
Art. 103.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1. lettera e), che, in condizioni di
uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio,
l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi,
compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela
della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalita’ del
suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del
primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo
uso e la sua eliminazione, nonche’ di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in
particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla
lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un
intervento rapido delle autorita’ pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita’ e qualsiasi altra persona che si presenti
come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o
colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non e’ stabilito nella
Comunita’ o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita’, l’importatore del prodotto; gli
altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita’ possa
incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attivita’ non
incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il
distributore ha gia’ fornito o reso disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonche’
la sua offerta al consumatore.
2. La possibilita’ di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano
un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o
pericoloso.
Art. 104.
Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei
rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente
percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze
non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per
consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative
opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione
appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identita’ e degli estremi del produttore; il
riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di
tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un
registro degli stessi, nonche’ l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su
base volontaria o su richiesta delle competenti autorita’ a norma dell’articolo 107. Il richiamo interviene
quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo
ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorita’ competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attivita’ per contribuire a garantire
l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e’ tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita’ in base alle
informazioni in suo possesso e nella sua qualita’ di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni
concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorita’ competenti per le azioni di rispettiva
competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione
idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore
finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro
possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti
fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di
sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’articolo 106, comma 1,
precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in
questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attivita’, produttori e distributori collaborano con le Autorita’ competenti, ove
richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi
forniscono o hanno fornito.
Art. 105.
Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si
presume sicuro quando e’ conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso e’
commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati
dalla normativa nazionale, quando e’ conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme
europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita’ europee a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto e’ valutata in base alle norme
nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il
prodotto e’ commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti
sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel
settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorita’ competenti adottano le misure necessarie
per limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto,
se questo si rivela, nonostante la conformita’, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Art. 106.
Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri delle attivita’ produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno,
dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonche’ le altre amministrazioni pubbliche di
volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all’articolo 107, provvedono,
nell’ambito delle ordinarie disponibilita’ di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di
un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via
telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettivita’, in conformita’ alle prescrizioni stabilite in
sede comunitaria che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall’articolo 107 sono stabiliti in una apposita
conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1,
convocata almeno due volte l’anno dal Ministro delle attivita’ produttive; alla conferenza partecipano
anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per
materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema
comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della
produzione e della distribuzione, nonche’ le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli
utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, secondo modalita’ definite dalla conferenza medesima.
Art. 107.
Controlli
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano
sicuri. Il Ministero delle attivita’ produttive comunica alla Commissione europea l’elenco delle
amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche’ degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono,
aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 106 possono adottare tra l’altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto e’ stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate
verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo
ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e
presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza,
redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo’
presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
2) sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche
mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che puo’ essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla
sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia’
commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio
imminente per la salute e l’incolumita’ pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia’ immesso sul mercato rispetto al quale l’azione gia’ intrapresa dai
produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l’informazione dei consumatori circa i rischi da
esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio’ non sia in tutto o in parte
possibile, a carico del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche
dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei
produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all’articolo 106
intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerita’, opportune misure analoghe a
quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione
del RAPEX di cui all’allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in
particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel
rispetto del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in
modo proporzionato alla gravita’ del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione
e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l’azione volontaria dei produttori
e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l’eventuale
elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
6. Per le finalita’ di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni
di cui all’articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia
di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX,
di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facolta’ ad esse attribuite dall’ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora cio’ sia necessario al fine di collaborare alle azioni
intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l’attivita’ di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i
quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell’interno si
avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche’ degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul
territorio, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei
prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera
nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non
divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che
la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumita’.
Art. 108.
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 107 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o
ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei termini e delle
Autorita’ competenti cui e’ possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumita’, prima
dell’adozione delle misure di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di
partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i
propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli
interessati possono presentare all’Autorita’ competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione del
provvedimento, anche quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare, non hanno potuto
partecipare al procedimento.
3-bis. La procedura istruttoria per l’adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 107, e’
stabilita con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dell’Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione. (1)
(1) Comma inserito dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Art. 109.
Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della
salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all’articolo 106, anche
indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per
categorie di prodotti o di rischi, nonche’ il monitoraggio delle attivita’ di sorveglianza, delle osservazioni e
dei risultati;
b) l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attivita’ di controllo e della loro efficacia, come
pure, se del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresi’, la gestione dei reclami presentati dai
consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita’ di controllo e
sorveglianza. Le modalita’ operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di
servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attivita’ di cui al comma 2 vanno rese note in sede di
conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le
modalita’ per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 110.
Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero delle attivita’ produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li
hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonche’
eventuali modifiche e revoche, fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla
procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a
particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i
consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX,
tenendo conto dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero
delle attivita’ produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica
alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un
interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento
risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di
cui all’articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attivita’ produttive;
analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi
giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo,
emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attivita’ produttive comunica all’amministrazione competente le decisioni
eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio
grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un
termine di venti giorni, dell’adozione di provvedimenti idonei. E’ fatto salvo il rispetto del termine
eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorita’ competenti assicurano alle parti interessate la possibilita’ di esprimere entro un mese
dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla
Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione
di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.
Art. 111.
Responsabilita’ del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilita’ per danno da prodotti
difettosi.
Art. 112.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato
prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), e’ punito con l’arresto
da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e’
punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai
provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e
2), e’ punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle
attivita’ di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a
40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 2, 3,
5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
Art. 113.
Rinvio
1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie
merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.
Titolo II
Responsabilità per danno da prodotti difettosi
Art. 114.
Responsabilita’ del produttore
1. Il produttore e’ responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Art. 115.
Prodotto e produttore (1)
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o
immobile.
2. Si considera prodotto anche l’elettricità.
2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il
produttore della materia prima, nonchè, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della
pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore. (2)
(1) Rubrica così modificata dall’art. 14, comma 1, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221.
(2) Comma aggiunto dall’art. 14, comma 2, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221
Art. 116.
Responsabilita’ del fornitore
1. Quando il produttore non sia individuato, e’ sottoposto alla stessa responsabilita’ il fornitore che abbia
distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attivita’ commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato,
entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identita’ e il domicilio del produttore o della persona che gli ha
fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e,
con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del
prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non e’ stata preceduta dalla richiesta prevista dal
comma 2, il convenuto puo’ effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice,
se le circostanze lo giustificano, puo’ fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la
comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore puo’ essere chiamato nel processo a norma
dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto puo’ essere estromesso, se la
persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione.
Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto puo’ chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle
spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando
non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.
Art. 117.
Prodotto difettoso
1. Un prodotto e’ difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo’ legittimamente attendere tenuto
conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi,
le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l’uso al quale il prodotto puo’ essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad
esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non puo’ essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto piu’ perfezionato sia
stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto e’ difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della
medesima serie.
Art. 118.
Esclusione della responsabilita’
1. La responsabilita’ e’ esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in
circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a
titolo oneroso, ne’ lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attivita’ professionale;
d) se il difetto e’ dovuto alla conformita’ del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un
provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in
circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto e’
interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e’ stata incorporata la parte o materia prima o alla
conformita’ di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Art. 119.
Messa in circolazione del prodotto
1. Il prodotto e’ messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario
di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio
all’acquirente o all’utilizzatore.
3. La responsabilita’ non e’ esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il
debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del
pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice
dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
Art. 120.
Prova
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita’ secondo le disposizioni
dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilita’ prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera b), e’
sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e’ probabile che il difetto non esistesse ancora
nel momento in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione.
3. Se e’ verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice puo’ ordinare che le
spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
Art. 121.
Pluralita’ di responsabili
1. Se piu’ persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del
rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita’ delle eventuali colpe e dalla entita’ delle conseguenze che ne sono
derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
Art. 122.
Colpa del danneggiato
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le
disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non e’ dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del
pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e’ parificata alla colpa del danneggiato.
Art. 123.
Danno risarcibile
1. E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche’ di tipo
normalmente destinato all’uso o consumo privato e cosi’ principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose e’ risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
Art. 124.
Clausole di esonero da responsabilita’
1. E’ nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la
responsabilita’ prevista dal presente titolo.
Art. 125.
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto
avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identita’ del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il
danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravita’ sufficiente a giustificare
l’esercizio di un’azione giudiziaria.
Art. 126.
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o
l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza e’ impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda
di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del
responsabile.
3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
Art. 127.
Responsabilita’ secondo altre disposizioni di legge
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne’ limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre
leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio
1988.
Titolo III
Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo
Capo I
Della vendita dei beni di consumo
Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di
consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione
nonche’ quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di
consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita’ dalle autorita’ giudiziarie,
anche mediante delega ai notai;
2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita’
determinata;
3) l’energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attivita’
imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei
confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’;
d) riparazione: nel caso di difetto di conformita’, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al
contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del
tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
Art. 129.
Conformita’ al contratto
1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti
circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita’ del bene che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita’ e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo’
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche
sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o
rappresentante, in particolare nella pubblicita’ o sull’etichettatura;
d) sono altresi’ idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a
conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato
anche per fatti concludenti.
3. Non vi e’ difetto di conformita’ se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a
conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformita’ deriva da
istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non e’ vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via
anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e’ stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in
modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e’ stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformita’ che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo e’ equiparato al
difetto di conformita’ del bene quando l’installazione e’ compresa nel contratto di vendita ed e’ stata
effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita’. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il
prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a
causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
Art. 130. (1)
Diritti del consumatore
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al
momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del
bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata
del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in
entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al
venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non
devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo
per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in
particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i
materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del
contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di
cui al comma 5; (1)
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio
disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo,
con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, (2) salvo
accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la
proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso
esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
(1) Le parole: ”comma 6” sono state così sostituite dall’art. 15, comma 1, delD.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221
(2) Le parole: ”comma 6” sono state così sostituite dall’art. 15, comma 2, delD.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221
Art. 131.
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di
conformita’ imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo
patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta
catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo’ agire, entro un anno
dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per
ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Art. 132.
Termini
1. Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformita’ si manifesta entro
il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il
difetto di conformita’ entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’
necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita’ che si manifestano entro sei mesi dalla
consegna del bene esistessero gia’ a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del
bene o con la natura del difetto di conformita’.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si’ prescrive, in ogni caso,
nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione
del contratto, puo’ tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purche’ il difetto di
conformita’ sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al
periodo precedente.
Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita’ indicate nella dichiarazione di garanzia
medesima o nella relativa pubblicita’.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e’ titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia
medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla
valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonche’ il nome o la ditta e il domicilio o
la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo
a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali
altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il
consumatore puo’ continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni
1. E’ nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita’, volto ad
escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita’ puo’
essere fatta valere solo dal consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita’ di cui all’articolo 1519-
sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un
Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente
paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea.
Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne’ limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore
da altre norme dell’ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di
contratto di vendita.
Parte V
Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia
Titolo I
Le associazioni rappresentative a livello nazionale
Art. 136.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. E’ istituito presso il Ministero delle attivita’ produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle
attivita’ produttive, e’ composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell’elenco di cui all’articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e’ presieduto dal Ministro delle attivita’ produttive o da un
suo delegato. Il Consiglio e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attivita’ produttive, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute
e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi’ essere invitati i
rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del
mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti,
nonche’ esperti delle materie trattate.
4. E’ compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai
programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
utenti, ed il controllo della qualita’ e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai
mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu’ ampia
rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine
il presidente convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i
presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta’, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione
delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche
amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato
della funzione pubblica e l’Ufficio per l’attivita’ normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e
delle procedure.
Art. 137.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
1. Presso il Ministero delle attivita’ produttive e’ istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di
documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attivita’
produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo
la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate
direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di
almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal legale
rappresentante dell’associazione con le modalita’ di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita’ delle
associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un’attivita’ continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all’attivita’ dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli
stessi settori in cui opera l’associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e’ preclusa ogni attivita’ di promozione o pubblicita’
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con
imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivita’ produttive provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco.
5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente
riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche’ con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da
certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal legale rappresentante
dell’associazione con le modalita’ di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attivita’ produttive comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1,
comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonche’ i relativi aggiornamenti al fine
dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.
Art. 138.
Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in
materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalita’ ed i
criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attivita’
editoriali delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137.
Titolo II
Accesso alla giustizia (1)
(1) Rubrica così modificata dall’articolo 2, comma 449, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 139.
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’art. 137 sono legittimate ad
agire, ai sensi dell’art. 140, (1) a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a
quanto disposto dall’art. 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli
interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonchè dalle
seguenti disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (2) e legge 30 aprile 1998, n. 122,
concernenti l’esercizio delle attività televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997,
n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno.(3)
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell’Unione
europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a propone azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai
sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all’art. 140, nei confronti di atti o comportamenti
lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.
(1) Le parole: “ai sensi dell’articolo 140” sono state inserite dall’art. 16, comma 1, del D.L.vo 23 ottobre
2007, n. 221.
(2) Le parole: “e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177” sono state inserite dall’art. 16, comma 1, del D.L.vo 23
ottobre 2007, n. 221.
(3) Lettera aggiunta dall’art. 85, comma 5-bis, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come inserito dall’art. 20,
comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 147.
Art. 140. (1)
Procedura
1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti (1) ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti
delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonchè i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, nonchè agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione
delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di
composizione extragiudiziale adito, è depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo
nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo
dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni
dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei
consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia
stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2
senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche
nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia
del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per
l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in
caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni
inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli
obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con
procedimento in camera di consiglio affinchè, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle
dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per
finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-
bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dall’articolo 37 in materia di clausole
vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.11. Resta ferma
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 133,
comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo. (2)
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
di
cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
(1) Le parole: “nei casi ivi previste” sono state inserite dal D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221. (2) Comma
sostituito dall’art. 3, comma 17-bis dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 1,
comma 3, lett. a), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Art. 140 bis (1)
Azione di classe
1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi
collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal
fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa,
può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle
restituzioni.(4)
2. L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del
danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’azione tutela:(5)
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa
impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342
del codice civile;(2)
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del
relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;(6)
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.(7) 3. I consumatori e utenti che intendono
avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore
anche tramite posta elettronica certificata e fax. L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o
risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto di
adesione, contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto
valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel
termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del
codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente,
dal deposito dell’atto di adesione.(8)
4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede
l’impresa, ma per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-
Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è
competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il
tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
6. All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a
un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata
inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando
il giudice non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il
proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.(3)
7. L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte
d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il
reclamo dell’ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di
procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
9. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna
pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicità è
condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i
soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione
della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria.
Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne
cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E’ escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile.
11. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale determina altresì il corso della procedura
assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa
o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a
evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della
pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione
probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi
dell’articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o
stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice
assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla
liquidazione del danno. Il processo verbale dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce
titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l’accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno
una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un’azione di classe
proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto
riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi
eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I
pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento,
anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.(9)
13. La corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile, tiene
altresì conto dell’entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché
delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque
disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore
sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fà stato anche nei confronti degli aderenti. E’ fatta salva l’azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di
classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione
assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se
pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione
della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione
davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi
hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o
di chiusura anticipata del processo.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 2, comma 446, L. 24 dicembre 2007, n. 244e modificato dall’articolo 49, L.
23 luglio 2009, n. 99, tale disposizione si applica agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in
vigore della predetta legge.
Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della L.
24 dicembre 2007, n. 244 , avvenuta il 1 gennaio 2008.
(2) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n.
27. (3) Comma così
modificato dall’art. 6, comma 1, lett. g), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24
marzo 2012, n. 27.
(4) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
(5) Alinea così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
(6) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
(7) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
(8) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. f), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
(9) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. h), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 141. (1)
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione
extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non
regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell’elenco degli organi di composizione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della
raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli
organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della
raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli
organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di
consumo. (1) Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla
Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti
connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C
155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma
2 quelli costituiti ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad
organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente
qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.
(1) Comma così sostituito dall’art. 18, comma 1, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221.
Parte VI
Disposizioni finali
Art. 142.
Modifiche al codice civile
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti
dal seguente:
«Art. 1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice
del consumo o da altre disposizioni piu’ favorevoli per il consumatore.».
Art. 143.
Irrinunciabilita’ dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con
le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.
Art. 144.
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato
mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso
contenute.
Art.144-bis.
Cooperazione tra le autorità per la tutela dei consumatori (1)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e
di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere
le funzioni di autorità competente ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori
materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità
competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in
materia di:
a) servizi turistici di cui alla parte III, titolo IV, capo II; (2)
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I; (2)
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I; (2)
g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II; (2)
h) contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III,
titolo IV, capo I (3).
2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n.
2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi
collettivi dei consumatori in ambito nazionale
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi
delle camere di commercio, industria, artigianato agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che
agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai
poteri di cui all’articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo
137.
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all’articolo 17 del
presente codice e le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico per lo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.
5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché relativamente all’applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contradditorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, sena giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le
informazioni richieste, nell’ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico,
riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti
documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai
soggetti interessati, per porre fine infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 27, comma 12.
8. Ai sensi degli articoli3, lettera c), e 4 del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche
commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e
2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato. Per i profili sanzionatori, nell’ambio delle proprie competenze, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell’articolo 27.
9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l’ufficio unico di collegamento responsabile
dell’applicazione del citato regolamento (CE) n. 2066/2004.
(1) Articolo inserito dall’art. 19 della L. 6 febbraio 2007, n. 13 e così sostituito dall’art 22, comma 1, lett. b)
della L. 7 luglio 2009, n. 88
(2) Per la soppressione della presente lettera vedi l’art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
(3) Per la modifica della presente lettera vedi l’art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a decorrere
dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014.
Art. 145.
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del
consumatore.
Art. 146.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, cosi’ come modificato dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita’
per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi’ come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme
per l’informazione del consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e
comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, cosi’ come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
«tutto compreso»;
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, cosi’ come
modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e
dall’articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2001, sono fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 7, con riferimento alle attivita’ promozionali del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all’articolo 136 e alle agevolazioni di cui all’articolo 138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente
la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la
direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la
direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
q) il comma 9 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
r) commi 4 e 5 dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e
1519-nonies del codice civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva
79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente
l’indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente
l’indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti.
Allegato I (1) (2)
[Servizi finanziari di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a):
servizi d’investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all’allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di societa’ di investimenti
collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivita’ che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l’allegato
della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivita’ di assicurazione e riassicurazione di cui:
all’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all’allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.]
(1) Allegato abrogato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
(2) Per il nuovo inserimento del presente allegato vedi l’art. 1, comma 2,D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, a
decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.
21/2014.
Allegato II
(previsto dall’articolo 107, comma 3)
(riproduce l’allegato II della direttiva 2001/95/CE)
PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell’articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano
un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall’applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio
grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l’individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell’articolo 12 forniscono tutte le precisazioni
disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e
almeno:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di
qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l’importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi
destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli
strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e’ intesa a limitare la commercializzazione o l’uso
di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una
sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti
conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del
provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonche’ la valutazione del rischio effettuata in
conformita’ dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all’articolo 10,
paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze
esistenti o all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel
caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle
informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtu’ dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo
comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la
Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale
informazione.
5. La Commissione verifica, nel piu’ breve tempo possibile, la conformita’ con le disposizioni della direttiva
delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la
sicurezza del prodotto, puo’ svolgere un’indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli
Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell’articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la
Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto e’ stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione
della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o
qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l’assenza di
provvedimento o di seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di
prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata e’ limitata al
territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio
territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle
misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri
vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo
15, paragrafo 3.
9. La Commissione puo’ informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi
gravi, importati nella Comunita’ e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.
10. La responsabilita’ delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l’opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a
classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalita’ saranno stabilite dalle linee
guida di cui al punto 8.
Allegato II-bis
(di cui all’articolo 71, comma 1, e all’articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) (1)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del
contratto:
Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed
eventualmente la sua durata:
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l’alloggio e i servizi/le
strutture saranno completati/disponibili:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l’acquisizione del diritto o dei diritti:
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli
importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità, acqua,
manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell’importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:
Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):
Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:
È possibile aderire ad un sistema di scambio?
In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:
Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di
calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante
ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del
consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,
l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e
comprende non solo il pagamento a favore dell’operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da
quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie
possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore:
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad
esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) Informazioni in merito ai diritti acquisiti
Condizioni poste a disciplina dell’esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro
o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state
rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate, qualora il
contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni
sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi.
2) Informazioni sui beni
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della
sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e
della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la
descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,
servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso
e relative condizioni,
eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative
condizioni.
3) Norme aggiuntive riguardanti gli alloggi in costruzione (ove applicabile)
Stato di completamento dell’alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua
e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso,
termine di completamento dell’alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità,
acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi
struttura cui il consumatore avrà accesso,
numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell’autorità o delle autorità competenti,
garanzia quanto al completamento dell’alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora
l’alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie.
4) Informazioni sui costi
Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietà; di come tali costi
saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo
dell’ammontare delle spese relative all’occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e
tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni), eventuali
informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene.
5) Informazioni sulla risoluzione del contratto
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale
risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del
consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
6) Informazioni supplementari
Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e
l’amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e
partecipare alle decisioni in materia,
informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali,
informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema,
indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l’operatore per quanto
riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all’aumento dei costi e al trattamento
di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni:
Firma del consumatore:
(1) Allegato così inserito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Allegato II-ter
(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera b), e all’articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) (1)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del
contratto.
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed
eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l’acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi
ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere
accesso all’alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato.
Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del
contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate.
Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il
valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell’inflazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli
importi (ad esempio quote annuali di affiliazione).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli
scontati).
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso
nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte).
L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali.
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di
calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante
ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del
consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,
l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e
comprende non solo il pagamento a favore dell’operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all’operatore
entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.
Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da
quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie
possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore:
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad
esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) Informazioni sui diritti acquisiti
Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di
esempi di offerte recenti, informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei diritti,
quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all’ordine di arrivo o i termini previsti per
promozioni particolari e sconti speciali.
2) Informazioni sulla risoluzione del contratto
Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale
risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi
responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
3) Informazioni supplementari
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l’operatore
per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale
possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni:
Firma del consumatore:
(1) Allegato così inserito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Allegato-II quater
(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c), e all’articolo 73, commi 3, lettera b) e 4) (1)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del
contratto:
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione):
Durata del contratto:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l’acquisto dei servizi:
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli
importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicità):
L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di
calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante
ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in
cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il
divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l’accantonamento di
denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il
pagamento a favore dell’operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da
quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie
possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad
esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del
consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa,
indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l’operatore
per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale
possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
(1) Allegato così inserito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Allegato II-quinquies
(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera d), e all’articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) (1)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO
Parte 1:
Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell’operatore o degli operatori che saranno parti del
contratto:
Breve descrizione del prodotto:
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed
eventualmente la durata del regime instaurato:
Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione:
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli
importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore:
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli
importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali
spese aggiuntive):
L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di
calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante
ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto
congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico
periodo di recesso.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del
consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,
l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e
comprende non solo il pagamento a favore dell’operatore, bensì anche di terzi.
Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da
quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie
possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore:
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad
esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) Informazioni sui diritti acquisiti
Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di scambio; indicazione del
valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità
concrete di scambio,
indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese
eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a
motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché
indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di
scambio.
2) Informazioni sui beni
Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso
dai beni immobili, descrizione appropriata dell’alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore
può ottenere informazioni supplementari.
3) Informazioni sui costi
Informazioni sull’obbligo dell’operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo
scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo
scambio.
4) Informazioni sulla risoluzione del contratto
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale
risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi
responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
5) Informazioni supplementari
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l’operatore
per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni:
Firma del consumatore:
(1) Allegato così inserito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Allegato II-sexies
(di cui all’articolo 72, comma 6, e all’articolo 74, comma 2) (1)
FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO
Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di
calendario.
Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal… (da compilare a cura dell’operatore prima di trasmettere il
formulario al consumatore).
Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta
che il consumatore l’abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.
Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una
volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di
calendario.
Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all’operatore usando
il nome e l’indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o
messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato
a farlo.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.
Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del
consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.
Divieto di acconti
Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del
consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie,
l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.
Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell’operatore, ma anche di terzi.
Notifica di recesso
A (nome e indirizzo dell’operatore) (*):
Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto
Data di conclusione del contratto (*):
Nome del consumatore/dei consumatori (***):
Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***):
Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su carta) (***):
Data (***):
Conferma della ricezione delle informazioni:
Firma del consumatore:
(*) Da compilare a cura dell’operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore
(**) Cancellare la dicitura inutile
(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente
formulario per recedere dal contratto
(1) Allegato così inserito dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 6 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita’ produttive
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli